Pagamento annuale del diritto fisso camerale
E' un diritto dovuto annualmente alla Camera di Commercio da parte di tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese.
Sono tenute al pagamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese al 1° gennaio di ogni anno, nonchè le imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese nel corso dell'anno di riferimento.
Nel caso di trasferimento della sede legale o principale dell'impresa in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio in cui è ubicata la sede legale al 1° gennaio.
Sono escluse dal pagamento del diritto annuale:
Il pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1° gennaio dell'anno successivo (articolo 24, comma 35 legge 449/97, collegata alla Finanziaria 1998) , per il rilascio delle certificazioni da parte dell'Ufficio Registro Imprese.
Il sistema informatico nazionale delle Camere di Commercio quindi, non permette l'emissione di certificati relativi ad imprese non in regola con il pagamento.
Si invita a porre attenzione ad eventuali richieste di iscrizioni ad annuari, registri e repertori o per prestazioni assistenziali e previdenziali avanzate da organismi privati, per le quali non vi è alcun obbligo di adesione e che nulla hanno a che vedere con il pagamento obbligatorio del diritto fisso camerale.
COSA FARE PER
Diritto annuale 2012
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n° 255658 del 27/12/2011, ha stabilito gli importi del diritto annuale 2012, confermando gli stessi importi del 2011, a carico delle imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese della Camera di Commercio I.A.A., come stabilito dall’art.18 della Legge n.580 del 29/12/1993.
Le modifiche normative introdotte al sopra citato art.18 della L.580,comportano un obbligo di pagamento di un diritto annuale in misura fissa per le imprese individuali e i soggetti iscritti nel REA, mentre gli altri soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell’esercizio precedente. Per i soggetti interessati dalle innovazioni normative, l’emanando decreto ha individuato un regime transitorio.
Imprese di nuova iscrizione
Dal 1° gennaio 2012 si applicano i seguenti importi:
| Tipologia d'impresa/società | Costi sede | Costi u.l. |
|---|---|---|
| Imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese (comprese le società semplici NON agricole e le società tra avvocati) |
euro 200,00 | euro 40,00 |
| Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese | euro 88,00 | euro 18,00 |
| Società semplici agricole | euro 100,00 | euro 20,00 |
| Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero | --- | euro 110,00 |
| Soggetti iscritti al REA | euro 30,00 | --- |
Imprese già iscritte
Il pagamento deve essere effettuato a mezzo modello F24 entro il 16 giugno 2012, ovvero entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, oppure entro 30 giorni dalla data di scadenza con la maggiorazione dello 0,40%.
Sezione speciale
| Tipologia d'impresa/società | Costi |
|---|---|
| Imprese individuali | euro 88,00 |
| Unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero | euro 110,00 |
| Soggetti iscritti al REA | euro 30,00 |
| Soggetti semplici con ragione sociale agricola | euro 100,00 |
| Soggetti semplici con ragione sociale non agricola | euro 200,00 |
| Società tra avvocati (D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 art.16) | euro 200,00 |
Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla camera di commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale
Sezione ordinaria
Le modifiche normative introdotte all’art.18 comma 4 della Legge 29/12/1993 n.580, dal comma 19 dell’articolo 1 del decreto legislativo 15 febbraio 2010 n.23, comportano un obbligo di pagamento di un diritto annuale in misura fissa per la sede delle imprese individuali iscritte in sezione ordinaria, e quindi per l’anno 2012 gli importi per le imprese iscritte in sezione ordinaria sono così determinati:
Il diritto annuale da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2010 la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall’impresa. L'ammontare del fatturato va ricavato dai quadri del modello IRAP 2011.
| fatturato | aliquote | |
|---|---|---|
| da euro | a euro | |
| 0,00 | 100.000,00 | euro 200,00 (misura fissa) |
| oltre 100.000,00 | 250.000,00 | 0,015% |
| oltre 250.000,00 | 500.000,00 | 0,013% |
| oltre 500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,010% |
| oltre 1.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,009% |
| oltre 10.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,005% |
| oltre 35.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,003% |
| oltre 50.000.000,00 | -- | 0,001% (fino ad un max. di 40.000,00 euro) |
Unità locali
Arrotondamenti
Con la nota n.19230 del 3 marzo 2009 il Ministero dello Sviluppo Economico al fine di rendere omogenei i criteri di calcolo ha individuato un nuovo criterio di arrotondamento che si basa su un unico arrotondamento finale, mentre nei calcoli intermedi per la sede e per le eventuali unità locali dovranno essere mantenuti cinque decimali. L'importo finale da versare alla Camera di Commercio va comunque espresso in unità di euro (per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto, se inferiore a detto limite)
A CHI RIVOLGERSI
Ufficio Diritto Annuale
Via Morpurgo 4 - 33100 Udine
Tel. 0432 273215 Fax 0432 509469
e-mail: dirittoannuale@ud.camcom.it
Responsabile: Daniela Govetto
» ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO (consulta la pagina Orari)