Tutte le partite di vino D.O.C. che utilizzano nella fase di commercializzazione la propria denominazione di origine, devono essere sottoposte ad una preliminare analisi chimico fisica e ad un esame organolettico per accertare che rispondano ai requisiti minimi previsti dai relativi disciplinari di produzione.
COSA FARE PER
Le analisi chimico-fisiche ed organolettiche sono effettuate rispettivamente da un laboratorio autorizzato e da una commissione di degustazione dei vini a D.O.C, i cui componenti devono essere iscritti nell'elenco dei tecnici e degli esperti degustatori. Dal 1° Gennaio 2010 viene effettuata anche l'analisi dell'acidità volatile.
A tale fine, l'interessato deve:
ATTENZIONE: per la certificazione dei vini DOCG e DOC il prelievo dei campioni deve avvenire all'interno della zona di vinificazione
Possono presentarsi i seguenti casi:
L'analisi chimico fisica ha esito positivo
Se l'analisi chimico fisica ha esito positivo, il campione può essere esaminato dalla Commissione di degustazione.
L'analisi chimico fisica ha esito negativo
L'ufficio notifica all'interessato l'esito negativo dell' analisi chimica. Entro 5 giorni dal ricevimento della notifica, l'interessato può chiedere un ulteriore prelievo dopo aver sottoposto la partita a trattamenti enologici ammessi dalla normativa vigente e previo parere positivo dell'Ispettorato per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (ICQ); l'interessato può inoltre richiedere un ulteriore esame della partita presso un altro laboratorio autorizzato. Scaduto il termine di 5 giorni, senza che vi sia ricorso, l'ufficio Qualità Vini inoltra comunicazione all' Ispettorato Centrale Prevenzione e Repressione Frodi e al Consorzio di Tutela Vini DOC.
L'esame chimico fisico ed organolettico ha esito positivo
Se la Commissione di degustazione formula un parere positivo, esso viene comunicato all'interessato con i relativi certificati di analisi. L'ufficio Qualità Vini provvede ad archiviare:
La Commissione esprime un parere negativo
Si possono avere due ipotesi:
Riclassificazione di vino atto (D.Lgs n. 61/2010 art. 14 comma 4, 5)
Il passaggio da vino atto a divenire DOCG, DOC o IGT dal livello di classificazione più elevato a quelli inferiori può essere effettuata da chiunque. In caso di riclassificazione, per ciascuna partita deve essere effettuata l’annotazione obbligatoria nei registri ed inviata la comunicazione all’Ente di Controllo autorizzato (vedi » http://ceviq.it - » http://valoritalia.it).
Declassamento di vino certificato (D.Lgs n. 61/2010 art. 14 comma 6)
Il vino già certificato con la DOG, DOC o IGT può essere declassato:
In entrambi i casi il soggetto interessato deve, per ciascuna partita, annotare tale operazione nei registri ed inviare formale comunicazione all’organismo di controllo autorizzato (vedi » http://ceviq.it - » http://valoritalia.it) indicando la quantità di prodotto da declassare e la sua ubicazione con l’individuazione del lotto e, in caso di perdita dei requisiti chimico-fisici e/o organolettici, allegando un certificato di analisi chimico-fisica e/o organolettica attestante la presenza di difetti che rendano necessario il declassamento dell’intera partita. Il vino ottenuto dal declassamento può essere commercializzato con altra DO o IG o altra categoria di prodotto vitivinicolo, qualora ne abbia le caratteristiche.
Taglio tra vino atto e vino certificato (D.Lgs n. 61/2010 art. 14 comma 8)
Il taglio tra vino atto e vino certificato di una stessa DO o IG comporta la perdita della certificazione acquisita salvo la possibilità di richiedere nuova certificazione per la nuova partita.
Validità certificazione (D.Lgs n.61/2010 art.15 comma 1)
La validità della certificazione è di 180 giorni per i vini a D.O.C.G. e di 2 anni per i vini a D.O.C.
A CHI RIVOLGERSI
Ufficio Agricoltura
Via Morpurgo 4 - 33100 Udine
Tel. 0432 273283 273562 Fax 0432 509469
e-mail: agricoltura@ud.camcom.it
Responsabile: Paolo Rodolico
» ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO (consulta la pagina Orari)