I vini a D.O.C.G. devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altro recipiente di capacità non superiore a cinque litri e devono essere muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di un contrassegno di stato fornito di serie e numero identificativo, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione del contrassegno stesso (Legge 10/2/1992 n. 164 art. 23).
Per la provincia di Udine i vini a denominazioni di Origine Controllata e Garantita che devono essere muniti dei contrassegni di stato sono:
Le fascette sostitutive dei contrassegni di Stato sono richieste dalle imprese imbottigliatrici prima della immissione al consumo dei vini a D.O.C.G.
Dal 24 maggio 2011 la competenza per il rilascio delle fascette è passata dalla Camera di Commercio all’organismo di controllo CEVIQ srl (decreto Mipaf 19/04/11).