.:: Camera di commercio di Udine ::.

Agenti d'Affari in Mediazione

A decorrere dal 12 maggio 2012, entreranno in vigore i decreti del Ministero dello sviluppo economico che prevedono nuove modalità d’iscrizione al Registro delle Imprese e al REA degli agenti d’affari in mediazione, degli agenti e rappresentanti di commercio, dei mediatori marittimi e degli spedizionieri, nonché la definitiva soppressione dei relativi Ruoli (ora sostituiti dal Registro Imprese)
» leggi

Mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza, di rappresentanza. (art. c.c. 1754).

A seguito dell'entrata in vigore della legge 5 marzo 2001, n.57 l'esercizio della attività di mediazione è incompatibile con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione, nonchè con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate.

Con l'entrata in vigore della normativa che ha soppresso il Ruolo mediatori (D.Lgs n. 59 del 26/03/2010), tutti coloro che intendono esercitare l'attività di mediazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti generali

  • maggiore età
  • essere cittadini italiani o di uno degli stati membri dell'Unione Europea, ovvero stranieri residenti del territorio della Repubblica Italiana
  • residenza nella circoscrizione della Camera di Commercio competente per territorio

Requisiti morali

  • salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, divenute definitive, a norma delle leggi 27 dicembre 1956 n. 1423, 10 febbraio 1962 n. 57, 31 maggio 1965 n. 575, 13 settembre 1982 n. 646
  • non essere incorsi in reati puniti con la reclusione ai sensi dell'art. 116 del regio decreto 21 dicembre 1933 n. 1736, e successive modificazioni
  • non essere interdetti o inabilitati, condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, la economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni (L. 39/89 art. 2 lett. f)) L'emissione di assegni a vuoto art. 16, n.2, R.D. 21 dicembre 1933, n.1736 è stato depenalizzato/abrogato dal D.lgs 30 dicembre 1999, n. 507

Requisiti professionali

  • avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado o superiori (qualifica triennale conseguita in un istituto statale o legalmente riconosciuto, maturità quinquennale, diploma di laurea, laurea), frequentare un corso di formazione riconosciuto dalla Regione presso un Centro di Assistenza Tecnica alle Imprese (informazione sui corsi: » http://www.terziariacat.ud.it e » http://assomicroimprese.it) e superare un esame (vedi Allegati) diretto ad accertare attitudine e capacità professionale in relazione al ramo di mediazione prescelto (qualora sia iniziata la frequenza di corsi di formazione prima del 04/04/2001, data dell'entrata in vigore della L.57/2001, è sufficiente aver superato gli esami di idoneità relativi al corso frequentato anche successivamente a tale data ed aver assolto agli obblighi scolastici)
  • essere iscritti al Ruolo di Agenti di Affari in Mediazione prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 59/2010

Per le società commerciali i requisiti devono essere posseduti dai legali rappresentanti delle stesse.

COSA FARE PER

Iscrizione
L'attività di agente di affari in mediazione è contestuale alla denuncia di inizio attività al Registro delle Imprese.

Il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" entrato in vigore l'8 maggio 2010 ha soppresso il Ruolo degli agenti di affari in mediazione ed il Ruolo agenti e rappresentati di commercio, mantenendo comunque l'obbligo di possedere i requisiti professionali e morali previsti dalle leggi 39/1989 e 204/85. Le disposizioni impartite dal decreto legislativo, per essere completamente attuate devono attendere l'emanazione, entro sei mesi, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, di un apposito decreto del Ministro, che disciplini le modalità di iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA dei soggetti iscritti negli elenchi, albi e ruoli soppressi nonchè le nuove procedure di iscrizione, secondo quanto previsto dall'art. 80.

La legge 122 del 30 luglio 2010 ha sostituito la dichiarazione d'inizio attività (DIA) con la "SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' - SCIA". La segnalazione deve essere presentata contestualmente al modello previsto per il Registro delle Imprese (modello I1 - I2 - UL - S5) quale denuncia di inizio dell'attività di mediatore.
Nota bene: la data di inizio attività presente sul modello (modello I1 - I2 - UL - S5) deve coincidere con la data di presentazione della "SCIA".

Devono presentare la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività):

  • le persone fisiche secondo residenza
  • i familiari collaboratori, i collaboratori e i dipendenti
  • le società secondo sede legale

L'iscrizione al Registro Imprese per l'attività di mediatore è subordinata a:
presentazione contestuale della "SCIA" con la quale l'impresa (persona fisica o società) dichiara sotto la sua responsabilità:

  • il possesso dei requisiti generali,
  • il possesso dei requisiti morali,
  • il possesso dei requisiti professionali (Per il riconoscimento di titolo di studio conseguito all'estero o di altro titolo/esperienza professionale svolta all'estero ai fini dell'accesso all'attività di mediatore è possibile scaricare l'informativa e la modulistica dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico: » http://www.sviluppoeconomico.gov.it),
  • la stipula della apposita polizza assicurativa obbligatoria per l'esercizio della professione a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti, prevista dall'art. 18 della legge 57 del 05/03/2001

Versamenti per inizio attività

  • euro 31,00 quali diritti di segreteria, trattenuti telematicamente su Comunica
  • euro 168,00 su c/c 8003 - Tasse concessioni governative - intestato all'Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara

(gli importi non sono dovuti per soggetti già iscritti al ruolo prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 59/2010)

Polizza obbligatoria
Il Ministero delle Attività Produttive ha fornito le indicazioni sulle caratteristiche della polizza di assicurazione responsabilità civile per negligenze od errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti.

L'ammontare minimo di copertura è di:

  • euro 260.000,00 per le ditte individuali
  • euro 520.000,00 per le società di persone
  • euro 1.550.000,00 per le società di capitali

L'agente di affari in mediazione, o la società di mediazione, che risulti iscritto in più sezioni del ruolo ovvero che svolga attività di mediazione in più sezioni (mediazione immobiliare - mediazione merceologica - mediazione in servizi) dovrà assicurare in un'unica polizza separatamente i rischi inerenti le diverse attività, o stipulare più polizze distinte.
La polizza assicurativa dovrà coprire anche tutti coloro che all'interno dell'azienda svolgano a qualsiasi titolo l'attività di mediazione. Qualora un soggetto, già coperto di polizza assicurativa in quanto operante in società di mediazione, intenda svolgere detta attività a titolo individuale, dovrà risultare coperto da altra polizza.

Assenza delle incompatibilità di legge
L'esercizio della attività di mediazione è incompatibile con:

  1. l'esercizio di qualsiasi attività alle dipendenze di persone, di società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione
  2. l'esercizio di attività professionali
  3. l'esercizio di qualsiasi attività imprenditoriale, escluse quelle di mediazione comunque esercitata
  4. con la carica di rappresentante legale di società che svolge attività incompatibile con la mediazione

Sanzioni
L'esercizio abusivo dell'attività di mediazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra euro 7.500 e euro 15.000 oltre alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite.

Deposito di moduli e formulari per l'esercizio della professione
Il mediatore che per l'esercizio della propria attività si avvalga di moduli e formulari nei quali siano indicate le condizioni del contratto deve depositarne copia preventivamente all'ufficio Albi e Ruoli presso la CCIAA, pena una sanzione pecuniaria.
Anche l'eventuale utilizzo di moduli o formulari diversi da quelli depositati è punito con una sanzione pecuniaria.
Moduli e formulari devono essere chiari, facilmente comprensibili e ispirati ai principi della buona fede contrattuale, non possono essere utilizzati se non recano gli estremi della iscrizione nel Ruolo dell'agente e, nel caso si tratti di società, del legale o dei legali rappresentanti ovvero del preposto. La consultazione dei formulari depositati è liberamente consentita a chiunque ne faccia richiesta.

La Camera di Commercio di Udine mette a disposizione dei formulari-tipo sulle diverse tipologie di contratti in materia di mediazione immobiliare (Regolazione Mercato - Tutela del consumatore - contratti tipo predisposti dalla CCIAA)

Costi documenti e certificati
Documenti Costi Tempi
certificati mediatori euro 5,00 (+ marca da bollo euro 14,62) a vista
tesserini mediatori euro 10,00 (+ marca da bollo euro 14,62) 7 gg
visure madiatori euro 3,00 a vista


A CHI RIVOLGERSI

Ufficio REC/Albi e ruoli
via Morpurgo 4 - 33100 Udine
Tel 0432 273217 Fax 0432 273548
e-mail: rec@ud.camcom.it

Conservatore dirigente responsabile: Maria Lucia Pilutti
Responsabile dell'ufficio: Renato Battigelli

» ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO (consulta la pagina Orari)

Ultimo aggiornamento: 03 maggio 2012
Cerca

Voci collegate
agente

Esprimi il tuo voto:

Rating: 1.8/5 (13 voti)

Condividi:
Aggiungi a OkNotizie Aggiungi a del.icio.us Aggiungi a Facebook Aggiungi a Digg Aggiungi a Wikio
Aggiungi a Technorati Aggiungi a Yahoo Aggiungi a Gooogle Bookmarks Aggiungi a Stumble Upon Aggiungi a Twitter