A decorrere dal 12 maggio 2012, entreranno in vigore i decreti del Ministero dello sviluppo economico che prevedono nuove modalità d’iscrizione al Registro delle Imprese e al REA degli agenti d’affari in mediazione, degli agenti e rappresentanti di commercio, dei mediatori marittimi e degli spedizionieri, nonché la definitiva soppressione dei relativi Ruoli (ora sostituiti dal Registro Imprese)
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L'agente di commercio è colui che promuove, tramite l'acquisizione di ordini di acquisto, le vendite di un'impresa, sulla base di un incarico stabile e in una zona determinata.
Il rappresentante di commercio è un agente di commercio che, può concludere affari in nome e per conto dell'impresa mandante.
Con l'entrata in vigore della normativa che ha soppresso il Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di Commercio (D.Lgs n. 59 del 26/03/2010), tutti coloro che intendono esercitare l'attività di agente di commercio devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali
Requisiti morali
Requisiti professionali
Si richiede il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
COSA FARE PER
Iscrizione
L'attività di agente di commercio è contestuale alla denuncia di inizio attività al Registro delle Imprese.
Il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" entrato in vigore l'8 maggio 2010 ha soppresso il Ruolo degli agenti di affari in mediazione ed il Ruolo agenti e rappresentati di commercio, mantenendo comunque l'obbligo di possedere i requisiti professionali e morali previsti dalle leggi 39/1989 e 204/85.
Le disposizioni impartite dal decreto legislativo, per essere completamente attuate devono attendere l'emanazione, entro sei mesi, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, di un apposito decreto del Ministro, che disciplini le modalità di iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA dei soggetti iscritti negli elenchi, albi e ruoli soppressi nonchè le nuove procedure di iscrizione, secondo quanto previsto dall'art. 80.
La Legge 122 del 30 luglio 2010 ha sostituito la dichiarazione d'inizio attività (DIA) con la "SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' - SCIA". La segnalazione deve essere presentata contestualmente al modello previsto per il Registro delle Imprese (modello I1 - I2 - UL - S5) quale denuncia di inizio dell'attività di agente di commercio.
Nota bene: la data di inizio attività presente sul modello (modello I1 - I2 - UL - S5) deve coincidere con la data di presentazione della "SCIA".
Devono presentare la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività):
L'iscrizione al Registro Imprese per l'attività di agente di commercio è subordinata a:
Presentazione contestuale della "SCIA" con la quale l'impresa (persona fisica o società) dichiara sotto la sua responsabilità:
Allegati:
Versamenti per inizio attività
(gli importi non sono dovuti per soggetti già iscritti al ruolo prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 59/2010)
Assenza delle incompatibilità di legge
L'esercizio della attività di agente di commercio è incompatibile con:
| Documenti | Costi | Tempi |
|---|---|---|
| certificati | euro 5,00 (+ marca da bollo euro 14,62) | a vista |
| visure | euro 3,00 | a vista |
A CHI RIVOLGERSI
Ufficio REC/Albi e ruoli
via Morpurgo 4 - 33100 Udine
Tel 0432 273217 Fax 0432 273548
e-mail: rec@ud.camcom.it
Conservatore dirigente responsabile: Maria Lucia Pilutti
Responsabile dell'ufficio: Renato Battigelli
» ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO (consulta la pagina Orari)