L'albo è stato istituito nel 1956 ed è attualmente regolato dalla legge 443 dell' 8 agosto 1985 e dalle relative leggi regionali.
A seguito di una convenzione con la Regione Friuli Venezia Giulia , l'Albo è tenuto dalle CCIAA provinciali.
Dal 1985 l'iscrizione all'Albo è obbligatoria per tutte le imprese che rientrano nella definizione di impresa artigiana. (Nel Friuli - Venezia Giulia la normativa regionale prevedeva l'obbligo già dal 1970). L' iscrizione comporta il riconoscimento di qualifica di impresa artigiana, condizione necessaria per la concessione delle agevolazioni previste a favore della categoria.
Le imprese individuali presentano la domanda direttamente all'Albo Artigiani e una volta iscritte, vengono annotate nella apposita sezione del Registro delle Imprese.
Le società presentano la domanda di iscrizione prima alla sezione ordinaria del Registro delle Imprese e successivamente alla Commissione Provinciale per l'Artigianato.
L'impresa si intende artigiana nel momento in cui possiede i seguenti requisiti:
A decorrere dal 01/01/2010, le imprese individuali che presentano domanda d’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane vengono iscritte anche nel Registro delle Imprese, sezione speciale, quali piccoli imprenditori.
Per le pratiche presentate in forma telematica, nell’eventualità che la doppia iscrizione non venga richiesta da parte dell’obbligato, si procederà d’ufficio come per quelle cartacee. Le imprese individuali già iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane alla data del 01/01/2010, verranno iscritte d’ufficio nella sezione di piccoli imprenditori, con l’esclusione delle posizioni per le quali è stato avviato un procedimento di cancellazione d’ufficio e per le imprese che denunceranno la cancellazione entro il 30/01/2010
L'iscrizione è obbligatoria per le imprese individuali, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata uninominali e società cooperative, che svolgono attività artigiana e che sono in possesso dei requisiti previsti dalla L. 08/08/1985 n. 443 e/o dalla L.R. 12/2002 ss.mm..
Dal 20 settembre 2001 (L.R. 21 del 05 settembre 2001) è prevista la facoltà anche per le società a responsabilità limitata pluripersonali l'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane purchè oltre a possedere i requisiti prima descritti, ricorrano anche le sotto elencate condizioni:
COSA FARE PER
La Comunicazione Unica è divenuta obbligatoria anche per le istanze di iscrizione, modifica e cancellazione presentate all’Albo Imprese Artigiane, in esecuzione della nota della Regione di data 1° Aprile 2010, prot. 7584 con cui si dà attuazione alle disposizioni contenute nella Delibera di Generalità della Giunta Regionale n. 652 di data 31 Marzo 2010.
La Comunicazione Unica, pertanto, è obbligatoria da giovedì 1° aprile 2010.
A CHI RIVOLGERSI
Albo Imprese Artigiane
Via Morpurgo 4 - 33100 Udine
Tel. 0432 273254 Fax 0432 509469 (specificando "Albo Imprese Artigiane")
e-mail: artigiani@ud.camcom.it
Responsabile: Bernadette Fasuolo
» ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO (consulta la pagina Orari)
Esprimi il tuo voto: