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Brevetto Nazionale

Che cos'e' un brevetto per invenzione industriale
L'invenzione industriale è la soluzione di un problema tecnico non ancora risolto, atto ad avere concrete realizzazioni in campo industriale e tale da apportare progresso rispetto alla tecnica e alle cognizioni preesistenti.
Il brevetto è un documento tecnico-legale che descrive e ha lo scopo di individuare esattamente il contenuto di un'invenzione, di renderne pubblica la descrizione e di consentirne una riproduzione da parte di qualsiasi soggetto interessato.
Possono costituire oggetto di brevetto: un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico purché dia concreti risultati industriali.

Non sono considerate invenzioni:

  • le scoperte, le teorie scientifiche ed i metodi matematici
  • i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali ed i programmi per elaboratori
  • le presentazioni di informazioni
  • i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico nonché i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale
  • le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse, a meno che non si tratti di procedimenti microbiologici o di prodotti ottenuti mediante questi procedimenti

Titolarità del brevetto
Il diritto di brevetto spetta all'autore dell'invenzione.
Se la realizzazione dell'invenzione è avvenuta nel corso di un rapporto di lavoro dipendente, la titolarità, generalmente, spetta al datore di lavoro salvo il diritto dell'inventore di esserne riconosciuto l'autore che, detiene anche il diritto alla corresponsione di un equo premio qualora tale attività inventiva non sia espresso oggetto del contratto di lavoro.
Quando il rapporto di lavoro intercorre con un'università o con una pubblica amministrazione avente fra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, la titolarità, generalmente, spetta al ricercatore autore dell'invenzione.

Diritti di brevetto
I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato. In particolare il titolare detiene il diritto di vietare ai terzi di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare l'invenzione. I diritti sono conferiti con la concessione del brevetto. Gli effetti decorrono dalla data in cui la descrizione ed i disegni allegati alla domanda sono accessibili al pubblico. Se non c'è una espressa richiesta di pubblicazione anticipata (devono passare comunque 90 giorni), la domanda è accessibile dopo 18 mesi dal deposito. Il brevetto dura 20 anni dalla data di deposito purché vengano annualmente pagate le tasse di mantenimento, pena la decadenza; non può essere rinnovato né può esserne prorogata la durata. Entro 12 mesi dal deposito, si può estendere la protezione del brevetto all'estero (brevetto europeo, internazionale, deposito effettuato nei singoli Paesi), rivendicandone la priorità. La data che attesta la presentazione è quella della richiesta della prima registrazione.

Requisiti per la brevettabilità
I requisiti per ottenere un brevetto d'invenzione sono:

  • novità: un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico sia nello Stato che all'estero prima della data di deposito della domanda di brevetto, mediante descrizione scritta o orale, utilizzazione o qualsiasi altro mezzo.
  • attività inventiva: un'invenzione è considerata non ovvia e quindi implicante un'attività inventiva quando, per una persona esperta del ramo, non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica
  • applicazione industriale: l'invenzione deve poter essere oggetto di fabbricazione e utilizzo in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola
  • liceità: on possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all'ordine pubblico o al buon costume

COSA FARE PER

Dove depositare
La domanda deve essere depositata presso le Camere di Commercio, oppure inviata a mezzo raccomandata A.R. a

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
via Molise 19 - 00187 ROMA.

La domanda può essere presentata personalmente dal richiedente oppure, in alternativa, da un mandatario (rappresentante), quale un consulente in proprietà industriale iscritto al proprio albo professionale (» http://www.ordine-brevetti.it) oppure un avvocato iscritto all'ordine professionale.

Cosa depositare (dopo l'entrata in vigore del Decreto 27/06/2008)
1) Modulo A
Il modulo deve essere compilato in modo indelebile, a macchina da scrivere oppure a computer.

2) Riassunto sintetico della descrizione, che non deve contenere disegni (1 esemplare con firma originale in ogni foglio).

3) Descrizione (1 esemplare  con firma originale in ogni foglio) deve per quanto possibile anche in relazione alla natura dell'invenzione:

  • specificare il campo della tecnica a cui l'invenzione fa riferimento
  • indicare lo stato della tecnica preesistente, per quanto a conoscenza dell'inventore, che sia utile alla comprensione dell'invenzione ed all'effettuazione della ricerca, fornendo eventualmente i riferimenti a documenti specifici
  • esporre l'invenzione in modo tale che il problema tecnico e la soluzione proposta possano essere compresi
  • descrivere brevemente gli eventuali disegni
  • descrivere in dettaglio almeno un modo di attuazione dell'invenzione, fornendo esempi appropriati e facendo riferimento ai disegni, laddove questi siano presenti
  • indicare esplicitamente, se ciò non risulti già ovvio dalla descrizione o dalla natura dell'invenzione, il modo in cui l'invenzione può essere utilizzata in ambito industriale.

E' facoltativo allegare una traduzione in lingua inglese della Descrizione.

4) Rivendicazioni dell'invenzione (1 esemplare con firma originale in ogni foglio): definiscono le caratteristiche specifiche dell'invenzione per le quali si chiede protezione; devono essere chiare, concise, trovare supporto nella descrizione. Devono essere redatte su pagine separate dalla descrizione secondo le  seguenti formalità:

  • devono essere indicate con numeri arabi consecutivi
  • la caratteristica tecnica rivendicata deve essere esplicitamente descritta: il richiamo alle figure e/o ai disegni è consentito solo a scopo di maggior chiarezza
  • le caratteristiche tecniche menzionate nelle rivendicazioni, qualora facciano riferimento ai disegni, possono essere seguite dal numero corrispondente alle parti illustrate degli stessi fermo restando che tale riferimento non costituisce una limitazione della rivendicazione

5) Traduzione in lingua inglese delle Rivendicazioni (1 esemplare con firma originale in ogni foglio), necessaria al fine della Ricerca di anteriorità che sarà effettuata dall'EPO (Ufficio europeo dei brevetti). In alternativa vanno versati euro 200,00 quale tassa di ricerca

6) Disegni dell'invenzione (1 esemplare firmato in originale in ogni foglio), eseguibili anche a mano,  compresi in una o più tavole, devono essere numerati progressivamente ed i numeri dei disegni stessi, nonché i numeri e le lettere che ne contrassegnano le varie parti, devono essere richiamati nella descrizione

7) Se la domanda riguarda una invenzione biotecnologica con la quale si richiede la protezione di sequenze di nucleotidi o aminoacidi, dette sequenze devono essere fornite anche con un allegato aggiuntivo nel formato elettronico previsto per le modalità di deposito per le domande di brevetto europeo; le eventuali note esplicative devono essere in lingua inglese

8) Documenti di priorità con traduzione in lingua italiana solo se nella domanda viene rivendicato il diritto di priorità di un primo deposito effettuato all'estero

9) Attestazione del pagamento dei diritti all'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara da effettuarsi sul c/c postale n. 668004 per gli importi sotto indicati; il versamento deve essere effettuato sul modello di c/c postale a tre tagliandi, specificandone la causale (deve essere eseguito prima del deposito della domanda e comprende le prime 4 annualità di vita del brevetto)

10) Versamento dei diritti di segreteria di euro 40,00, che possono essere versati in contanti presso l'Ufficio Brevetti oppure sul C/C POSTALE n.8334 intestato alla Camera di Commercio di Udine, l'attestazione di versamento deve riportare la causale del versamento. Se si richiede la copia conforme del verbale di deposito si dovranno versare ulteriori euro 3,00 e consegnare una marca da bollo (da euro 14,62) per l'autentica dell'atto

11) Lettera d'incarico in bollo, solo ed esclusivamente se il deposito avviene a mezzo mandatario

Forma degli allegati
Il Riassunto, la Descrizione, le Rivendicazioni e relativa Traduzione, i Disegni allegati alle domande di brevetto devono essere impressi in modo indelebile con linee e caratteri a stampa neri su carta bianca forte di formato A4 (29,7x21 cm.), mantenendo per il Riassunto,  la Descrizione, le Rivendicazioni e relativa traduzione il numero di 25 righe (della carta bollata) per foglio.
Per i disegni e per il testo, i margini superiore e inferiore e i margini a sinistra e a destra sono di almeno 2,5 cm.
Il testo è scritto con interlinea 1 ½ e carattere le cui maiuscole corrispondano ad una altezza minima di 0,21 cm.. Tutti i documenti allegati non possono essere compilati a mano, né stampati su pagine fronte/retro.
La domanda di brevetto non è ricevibile quando ad essa non sia allegato un esemplare, almeno, dei disegni richiamati nella descrizione.

Schema standard per l'intestazione della descrizione:

TITOLO.......................................................................................................
(lo stesso titolo riportato nel Modulo A – non deve contenere parole di fantasia)
Invenzione depositata a nome di...................................................................
[riportare i dati del/dei Richiedente/i (cognome e nome, o denominazione della società, nazionalità, indirizzo completo) inseriti nel Modulo A]
depositata il................................................................................................
al numero...................................................................................................

Domanda contemporanea di brevetto per modello di utilità
A chi chiede il brevetto per invenzione industriale è consentito presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilità, da valere nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo in parte dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
La domanda di brevetto per modello di utilità deve essere depositata contemporaneamente alla domanda di brevetto per invenzione e su ciascuna domanda deve essere fatta esplicita menzione del contemporaneo deposito dell'altra (quadro annotazioni speciali).

Reintroduzione di nuovi diritti dal 2007
Con l'approvazione della nuova Legge Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n.296 - art. 1, comma 851) sono stati reintrodotti i diritti per le domande di brevetto riguardanti invenzioni industriali, modelli di utilità e disegni e modelli, come pure di diritti di mantenimento in vita e di rinnovazione relative ai predetti titoli.
Con il decreto ministeriale 2 aprile 2007 sono stati fissati gli importi, i termini e le modalità di pagamento dei nuovi diritti ed è stato stabilito inoltre che:

  • i diritti di deposito, riferiti alle nuove domande di brevetto per invenzione entrano in vigore a decorrere dal giorno 21 aprile 2007
  • i diritti di mantenimento in vita dei brevetti concessi sono invece retroattivi al 1° gennaio 2007.

Nota
Sono esonerate dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione, relativamente ai brevetti per invenzione e ai modelli di utilità, le università, le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca e le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali. L'imposta di bollo deve comunque essere versata per la richiesta di copia autentica del verbale di deposito e per l'eventuale lettera d'incarico.

Diritti di deposito per invenzioni industriali (in vigore dal 21 aprile 2007)
tipologia costo
descrizione, riassunto, tavole da disegno depositate in formato elettronico euro 50,00
descrizione, riassunto, tavole depositate in formato cartaceo fino a 10 pagine euro 120,00
descrizione, riassunto, tavole depositate in formato cartaceo da 11 a 20 pagine euro 160,00
descrizione, riassunto, tavole depositate in formato cartaceo da 21 a 50 pagine euro 400,00
descrizione, riassunto, tavole depositate in formato cartaceo superiori a 50 pagine euro 600,00

 

Diritti di deposito per invenzioni industriali (in vigore dal 1 luglio 2008 - Circolare n.570 del 30 giugno 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico)
tipologia costo
per ogni rivendicazione oltre la decima euro 45,00
per la ricerca (in assenza della traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni) euro 200,00

 

Diritti annuali per invenzioni industriali (in vigore dal 01 gennaio 2007)
tipologia costo
per il 5° anno euro 60,00
per il 6° anno euro 90,00
per il 7° anno euro 120,00
per il 8° anno euro 170,00
per il 9° anno euro 200,00
per il 10° anno euro 230,00
per il 11° anno euro 310,00
per il 12° anno euro 410,00
per il 13° anno euro 530,00
per il 14° anno euro 600,00
per il 15° anno euro 650,00
diritto di mora per ritardo del pagamento (entro 6 mesi) euro 100,00

Mantenimento in vita dei brevetti
Per mantenere in vita un brevetto per invenzione, il titolare è tenuto a corrispondere gli importi dei diritti annuali sopra indicati.
Per i brevetti già concessi i diritti annuali successivi devono essere versati anticipatamente prima della scadenza, ovvero entro l'ultimo giorno utile del mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda, esclusivamente con versamento sull'apposito conto corrente postale.
Questi dovranno essere versati a partire dal quinto anno di vita per il brevetto per invenzione industriale.
Se alla scadenza del quarto anno l'iter di domanda del brevetto non è ancora terminato, si può attendere la concessione del titolo e pagare, senza soprattassa, le annualità eventualmente scadute o che verranno a scadere entro quattro mesi successivi alla data di concessione del brevetto. Trascorsi i termini di scadenza precedentemente indicati il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione di un diritto di mora.
È possibile pagare anticipatamente più diritti annuali, se riferiti allo stesso brevetto.
Se il titolare non effettua il pagamento dei diritti annuali entro l'ultimo giorno utile il titolo è dichiarato decaduto.

Nota
Una volta effettuato il versamento le attestazioni devono essere depositate presso i Servizi brevetti e marchi delle Camere di commercio, che ne curano la trasmissione all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.



A CHI RIVOLGERSI

Ufficio Brevetti e Marchi
Via Morpurgo 4 - 33100 Udine
Tel. 0432 273271 Fax 0432 509469
e-mail: brevetti@ud.camcom.it

Responsabile: Anna Vitulli

» ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO (consulta la pagina Orari)

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO PER DEPOSITO MARCHI E BREVETTI

da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)
Via Molise, 19 - 00187 Roma
Call Center 06 47055800
e-mail: contactcenteruibm@sviluppoeconomico.gov.it
» http://www.uibm.gov.it

Ultimo aggiornamento: 02 aprile 2012
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