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Commercio all'ingrosso

La disciplina in materia di commercio è contenuta nella Legge regionale 5/12/2005, n. 29 modificata dalla Legge Regionale 12/04/2007, n. 7 e dalla Legge regionale 4/06/2010, n. 8.

I requisiti morali e professionali per l’avvio dell’attività sono stabiliti dal D.Lgs. n. 59/2010.

La verifica dei requisiti soggettivi relativi alle attività di commercio all'ingrosso è di competenza delle Camere di Commercio I.A.A.

Requisiti generali

  • maggiore età
  • essere cittadini italiani o di uno degli stati membri dell’Unione Europea, ovvero stranieri residenti del territorio della Repubblica Italiana

Requisiti morali
Devono essere posseduti in capo ai seguenti soggetti:

  • per le imprese individuali: in capo al titolare e ad ogni legale rappresentante (es. institore, procuratore se nominato) e al preposto (se nominato)
  • per le società e gli altri soggetti collettivi in capo ad ogni legale rappresentante e al preposto (se nominato)

I requisiti morali e le condizioni ostative sono previsti dall'art. 71 comma 1 e 3 del D.Lgs. 59/2010 e sono di seguito riportati:

Non possono esercitare l’attività commerciale in sede fissa o sulle aree pubbliche nonché l’attività di somministrazione di alimenti e bevande:
a) coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione
b) coloro che abbiano riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale sia prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una sentenza a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più’ condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive

Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell’attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

Nei confronti di tutti i soggetti indicati dalla normativa antimafia (compreso il preposto) non devono sussistere cause di divieto, di decandeza, di sospensione previste dall'art. 10 della legge 31/05/1965 n. 575 e successive modificazioni.

Requisiti professionali (solo per il commercio all'ingrosso alimentare) ai sensi dell’art. 71 comma 6 del D.Lgs. 59/2010 e delle successive note ministeriali

Devono essere posseduti in capo ai seguenti soggetti:

  • per le imprese individuali: in capo al titolare
  • per le società e gli altri soggetti collettivi: in capo ad un legale rappresentante o ad ogni altra persona specificamente nominata quale preposto all'attività commerciale

Si richiede il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • avere conseguito il diploma di scuola superiore di 2° grado o di laurea, anche triennale, o di altra scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti
  • esercizio per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, anche non continuativi di attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari, ovvero di attività di somministrazione di alimenti e bevande, ovvero di attività alberghiera nell'ambito della somministrazione o della vendita, ovvero alla preparazione degli alimenti in qualità di:
    • Titolare / Legale rappresentante/ amministratore lavorante iscritto all’INPS/ socio lavorante iscritto all’INPS/ associato in partecipazione lavorante iscritto all’INAIL e all’INPS
    • Dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione
    • Coadiutore familiare (coniuge o parente o affine entro il terzo grado) regolarmente iscritto all'INPS
  • aver frequentato un apposito corso professionale e superamento del relativo esame finale
    (informazione sui corsi: » http://www.terziariacat.ud.it e » http://assomicroimprese.it)
  • essere iscritti al Registro Esercenti il Commercio settore alimentare e/o per la somministrazione di alimenti e bevande (REC)


COSA FARE PER

Iscrizione
Per denunciare l’inizio dell’attività di commercio all’ingrosso al Registro Imprese, va compilata l’apposita modulistica (modello I1 - I2 - UL - S5) unitamente alla SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) con la quale l'impresa (persona fisica o società) dichiara sotto la propria responsabilità:

  • il possesso dei requisiti generali,
  • il possesso dei requisiti morali,
  • il possesso dei requisiti professionali nel caso di commercio all’ingrosso alimentare (Per il riconoscimento di titolo di studio conseguito all’estero o di altro titolo/esperienza professionale svolta all’estero ai fini dell’accesso all’attività di mediatore è possibile scaricare l’informativa e la modulistica dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico: » http://www.sviluppoeconomico.gov.it),

    Nota bene: la data di inizio attività presente sul modello (modello I1 - I2 - UL - S5) deve coincidere con la data di presentazione della "SCIA".

Allegati:

  • Copia documento di identità valido,
  • Copia permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari,



A CHI RIVOLGERSI

Ufficio Registro Imprese
Via Morpurgo 4 - 33100 Udine
Fax 0432 273548
e-mail: registro.imprese@ud.camcom.it

Conservatore dirigente responsabile: Maria Lucia Pilutti
Responsabile dell'ufficio: Renato Battigelli

Call Center Registro Imprese di Udine numero 199 112 344
da lunedì a giovedì dalle 8.45 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.00
venerdì dalle 8.45 alle 12.30 Costo della chiamata 11,88 centesimi al minuto Iva esclusa dagli apparecchi fissi di tutta Italia (per le chiamate da rete mobile i prezzi sono forniti dall'operatore utilizzato)

» ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO (consulta la pagina Orari)

Ultimo aggiornamento: 11 aprile 2012
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