Rilascio carte elettroniche
I cronotachigrafi sono degli strumenti destinati alla registrazione delle velocità, dei tempi di lavoro e dei percorsi.
L'utilizzo è obbligatorio per gli automezzi pesanti: camion, pullman ed autocarri.
La Commissione Europea con i regolamenti CEE 2136/98 e CEE 1360/2002 ha stabilito di sostituire gli attuali cronotachigrafici analogici con i cronotachigrafi elettronici (tachigrafo digitale).
Questi ultimi, composti da una memoria digitale e da una tessera personale consentono infatti la registrazione di tutta una serie di dati importanti relativi ai percorsi effettuati sul mezzo pesante: chilometri percorsi, tempi di guida/riposo, velocità sostenute, etc.
L’obbligo di equipaggiare i veicoli con il tachigrafo digitale è stato fissato al 1° maggio 2006 dal Regolamento CE n. 561/2006 del 15 marzo 2006.
Da tale data gli automezzi pesanti di nuova immatricolazione devono essere dotati del suddetto dispositivo.
Va tuttavia precisato che i veicoli in circolazione muniti della precedente strumentalizzazione possono continuare ad utilizzare il cronotachigrafo analogico fino alla sua rottura irreparabile.
L’iniziativa coinvolge tutti i paesi dell’Unione Europea ed alcuni Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo che hanno deciso di aderire: Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein e Repubblica di San Marino
Per utilizzare il tachigrafo digitale occorre essere muniti di una carta tachigrafica che, in Italia, viene rilasciata dalle Camere di Commercio. La carta è diversa a seconda delle operazioni che deve svolgere: carta del conducente, dell’azienda, dell’officina e dell’autorità di controllo.
L'obbligo riguarda tutti coloro che operano sul territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea e che effettuano trasporti nazionali ed internazionali per conto proprio o per conto terzi, siano essi dipendenti, artigiani, italiani o stranieri.
Il tachigrafo digitale deve essere installato sui veicoli di nuova immatricolazione adibiti al trasporto di cose e persone ed in particolare:
COSA FARE PER
Le carte tachigrafiche sono suddivise in quattro categorie, ognuna della quali ha una propria funzione ed un utilizzo specifico:
Le Camere di Commercio italiane sono le Autorità preposte:
delle carte tachigrafiche.
Per ottenere il rilascio di una carta tachigrafica è sufficiente presentare richiesta, su apposito modulo, allo sportello Carte tachigrafiche della Camera di Commercio di Udine (» vedi Metrologia legale, Modulistica).
Il rinnovo della carta in scadenza deve essere richiesto almeno 15 giorni lavorativi prima della scadenza stessa, compilando il modulo ed allegando la documentazione richiesta.
Nota bene: Già il giorno della scadenza la carta non è più funzionante: l’inizio validità della nuova carta coinciderà infatti con la data di scadenza della precedente, garantendo al conducente la continuità del suo utilizzo.
Se la richiesta di rinnovo fosse presentata dopo la scadenza della carta la data di inizio validità sarà quella del giorno di produzione della carta stessa (non può cioè essere retroattiva).
Entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta, la Camera di Commercio rilascia la carta tachigrafica al titolare e, in caso di carta officina, il relativo numero PIN.
Si ricorda che la CCIAA territorialmente competente al rilascio è quella della Provincia di residenza del conducente o della sede legale, sede secondaria o unità locale dell'Impresa/Officina.
Le carte scadute dovranno essere restituite alla Camera di Commercio. Dovranno essere restituite, inoltre, anche le tessere intestate all’Azienda che non sono più in uso (ad es.: per cessata attività, per fusione con altre aziende etc.).
Costi
Carta conducente, carta impresa, carta officina
Carta autorità
Il pagamento può essere effettuato tramite:
Modulistica
» vedi Metrologia legale, Modulistica
A CHI RIVOLGERSI
Carte tachigrafiche
Via Morpurgo 4 - 33100 Udine
Tel. 0432 273560 Fax 0432 509469
e-mail: tachigrafo.card@ud.camcom.it
Responsabile: Paolo Rodolico
» ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO (consulta la pagina Orari)
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