Il codice civile e le leggi speciali dispongono che:
I soggetti sanzionabili sono:
COSA FARE PER
Tempi
Le domande al Registro Imprese devono essere presentate generalmente entro 30 giorni dalla data dell'atto o dalla data dell'evento da comunicare, fatta salva la previsione di altri termini per specifici adempimenti come, ad esempio:
Importi delle sanzioni
L'art. 9 c. 5 della legge n. 180 dell’11/11/2011, pubblicata sulla G.U. n. 265 del 14/11/2011, in vigore dal 15/11/2011, al fine di rendere più equo il sistema delle sanzioni cui sono sottoposte le imprese relativamente alle istanze e ai depositi da effettuarsi presso il Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio, ha modificato l’art. 2630 c.c. dimezzando gli importi delle sanzioni e riducendoli ulteriormente ad un terzo in caso di presentazione nei 30 gg. successivi allo scadere del termine. Pertanto, in base al principio di legalità e irretroattività, art. 1 della L. n. 689/81, per tutte le violazioni commesse (31°g.) dal 15/11/2011 in poi, verranno applicati i seguenti nuovi importi:
| Adempimenti societari | Importo sanzione |
Importo liberatorio |
|---|---|---|
| Denunce e comunicazioni presentate nei 30 gg. successivi alla scadenza del termine |
min. euro 34,33 max euro 344,00 |
euro 68,66 |
| Denunce e comunicazioni presentate oltre ai 30 gg. successivi alla scadenza del termine |
min. euro 103,00 max euro 1.032,00 |
euro 206,00 |
| Deposito dei bilanci nei 30 gg. successivi alla scadenza del termine | min. euro 45,78 max euro 458,67 |
euro 91,56 |
| Deposito dei bilanci oltre i 30 gg. successivi alla scadenza del termine | min. euro 137,33 max euro 1.376,00 |
euro 274,66 |
Per tutte le violazioni antecedenti al 15/11/2011, continueranno ad essere applicati gli importi previsti dalla precedente normativa, ossia euro 412,00 per tutti gli adempimenti societari ed euro 549,34 per i bilanci.
Notifica dei verbali di accertamento delle violazioni
I verbali di accertamento delle violazioni vengono notificati a mezzo raccomandata A/R:
Modalità e termini di pagamento
L'importo della sanzione, unitamente alle spese di procedimento, deve essere versato con modello F23 che, in facsimile, viene allegato al verbale di accertamento.
Il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale presso qualsiasi ufficio postale/ufficio di riscossione tributi/sportello bancario.
Per poter effettuare la tempestiva registrazione dell'avvenuto pagamento, si invita l'interessato ad inoltrare copia della ricevuta del modello F23 anche a mezzo fax entro 10 giorni dal versamento, all'Ufficio Sanzioni Registro Imprese della Camera di Commercio di Udine.
Scritti difensivi
Entro 30 giorni dalla data di notifica del verbale di accertamento della violazione, gli interessati, in alternativa al pagamento, possono far pervenire all'Ufficio Depenalizzazione della C.C.I.A.A. scritti difensivi in carta semplice, con i quali possono richiedere di essere sentiti dall'Ufficio.
Prescrizione
Il diritto dell'Ufficio a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione si prescrivono nel termine di 5 anni dalla data di violazione.
A CHI RIVOLGERSI
Ufficio Registro Imprese
Via Morpurgo 4 - 33100 Udine
Fax 0432 273548
e-mail: registro.imprese@ud.camcom.it
Conservatore dirigente responsabile: Maria Lucia Pilutti
Call Center Registro Imprese di Udine numero 199 112 344
da lunedì a giovedì dalle 8.45 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.00
venerdì dalle 8.45 alle 12.30
Costo della chiamata 11,88 centesimi al minuto Iva esclusa dagli apparecchi fissi di tutta Italia (per le chiamate da rete mobile i prezzi sono forniti dall'operatore utilizzato)
» ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO (consulta la pagina Orari)