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Mediaconciliazione: la mediazione finalizzata alla conciliazione

Principali riferimenti normativi
- D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e Decreto Ministero della Giustizia 18 ottobre 2010, n.180
- L. 14 settembre 2011, n. 148
- Decreti Ministero della Giustizia 18 ottobre 2010, n.180 e 6 luglio 2011, n. 145
- Delibera della Giunta Camerale n. 130 del 18.10.2011 (regolamento di mediazione)
Per le domande presentate dal 1° gennaio 2012:
- Circolare Ministero della Giustizia 20.12.2011
Per le domande presentate fino al 6 dicembre 2011:
- Delibera della Giunta Camerale n. 202 del 13.12.2010 (tariffario)
- Delibera della Giunta Camerale n. 22 del 22.02.2011 (regolamento di mediazione)

Il Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010 ha introdotto dal 20 marzo 2010 la nuova disciplina per la soluzione alternativa delle controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili: la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. La nuova normativa non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, nè le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.
La nuova normativa fa salva l'applicazione delle disposizioni che già disciplinano i procedimenti obbligatori di conciliazione e di mediazione comunque denominati che pertanto sono esperiti in luogo di quelli previsti dal decreto legislativo 28/2010 (vedi: conciliazione ordinaria).

Lo Sportello di Conciliazione della Camera di Commercio di Udine, è iscritto al numero 26 del Registro degli Organismi abilitati a svolgere la mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

Per mediazione si intende l'attività svolta presso un organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Per conciliazione si intende la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione.

La procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione può essere:

  1. obbligatoria: quale condizione di procedibilità (art. 5 d.lgs.28/2010) nelle seguenti materie condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari - a partire dal 20 marzo 2011. In materia di condominio e di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti la mediazione resta volontaria fino al 19 marzo 2012
  2. volontaria: attivata cioè volontariamente
  3. contrattuale: attivata per la presenza di clausole di mediazione (nel contratto, nell’atto costitutivo di società o nello statuto)
  4. demandata dal giudice: quando il giudice, cui le parti si sono rivolte, le invita a tentare la mediazione

Caratteristiche della mediazione finalizzata alla conciliazione:

  1. informativa: all’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto ad informare per iscritto l’assistito della possibilità di avvalersi della procedura di mediazione. In caso di violazione il contratto è annullabile
  2. volontarietà: la presenza agli incontri conciliativi è frutto di una valutazione in termini di convenienza e di opportunità dei protagonisti e non di imposizione
  3. riservatezza: le dichiarazioni o informazioni date dalle parti nel procedimento di mediazione sono riservate e le stesse non possono essere utilizzate in ogni successivo ed eventuale giudizio, salvo il consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni
  4. informalità: il procedimento di mediazione si svolge senza formalità
  5. concentrazione e oralità: la semplicità del procedimento consente di ridurre al massimo i tempi del confronto, privilegia la comunicazione diretta tra le parti e il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi dalla data del deposito della domanda
  6. economicità: tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e, per quanto riguarda l’imposta di registro il verbale di accordo è esente entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente; inoltre alle parti che corrispondono l’indennità prevista del servizio di mediazione è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato alla indennità stessa, fino a concorrenza di 500 euro. In caso di insuccesso della mediazione il credito d’imposta è ridotto della metà
  7. prescrizione e decadenza: dalla comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta
  8. non vincolatività: il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia potendo anche formulare una proposta di conciliazione, che egli farà ogni volta che le parti gliene faranno concorde richiesta, informando le stesse relativamente alle conseguenze negative in merito alle spese processuali di un eventuale giudizio successivo
  9. efficacia esecutiva del verbale di accordo, il cui contenuto non deve essere contrario all’ordine pubblico o a norme imperative, che omologato su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale
  10. conseguenze in caso di mancata partecipazione all’incontro: dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo alla mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116 del cpc; inoltre è previsto che il giudice, chiamato a giudicare sulla stessa controversia, condanni la parte costituita che nelle mediazioni obbligatorie non ha partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio

Mediatori dell’organismo di mediazione costituito presso la Camera di Commercio di Udine
Attualmente l’organismo di mediazione dispone di 139 mediatori.

Il Responsabile dell’Organismo della Camera di Commercio con propria determinazione n.4 dell’8 febbraio 2012 ha disposto di procedere ad implementare il numero dei mediatori inseriti nell’elenco dell’organismo nei termini e modi seguenti:

A) inserimento nuovi mediatori nell’apposito elenco attingendo fra quelli che hanno frequentato con esito positivo i corsi promossi ed organizzati dall’Azienda Speciale Ricerca&Formazione della CCIAA di Udine acquisendo le dichiarazioni di disponibilità svolgere la funzione di mediatore secondo le modalità ed i termini di seguito precisati.
B) concessione di ulteriore termine (già previsto nella data del 30 settembre 2011 con determina S.G. 794/2011) ai conciliatori già iscritti di manifestare formalmente la propria disponibilità a svolgere la funzione di mediatore.

Presentazione delle domande e termini

Le richieste di iscrizione e le dichiarazioni di disponibilità devono essere presentate secondo i termini e le modalità di seguito precisati:

  • per i non iscritti nell’elenco dei conciliatori le domande di iscrizione nell’elenco dei conciliatori devono essere compilate utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall’ufficio con le dichiarazioni di disponibilità alla funzione di mediatori da compilarsi utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dal Ministero della Giustizia con gli allegati in essa previsti;
  • per i soggetti già iscritti nell’elenco dei conciliatori le dichiarazioni di disponibilità devono essere compilate utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dal Ministero della Giustizia con gli allegati in essa previsti;
  • le domande di iscrizione nell’elenco dei conciliatori e le dichiarazioni di disponibilità devono pervenire entro e non oltre il 15 marzo 2012.

L’organismo di mediazione informa via mail (se l'ufficio è a conoscenza dell'indirizzo di posta elettronica) i soggetti interessati con apposita comunicazione.
Le domande e le dichiarazioni devono essere presentate allo sportello.


COSA FARE PER

In tutti i casi (obbligatoria, volontaria, contrattuale, demandata) la mediazione finalizzata alla conciliazione si avvia con il deposito di una domanda presso l’organismo prescelto dalla parte istante o determinato nel contratto tra le parti.
Per la Cciaa di Udine il deposito va effettuato presso lo Sportello di Conciliazione CCIAA Udine.
In caso di più domande relative alla stessa controversia la mediazione si svolge davanti all’organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda.
L'organismo si attiverà per designare il mediatore, per fissare la data dell’incontro e per verificare la disponibilità della controparte alla mediazione.
La domanda deve essere redatta utilizzando l'apposito modulo.

Costi - Indennità di mediazione (spese di avvio e spese di mediazione)
Per le domande presentate dal 1° gennaio 2012 le spese di avvio si aggiungono alle spese di mediazione.

Spese di avvio
euro 40,00 + IVA al 21% spese di avvio del procedimento da versare all’atto del deposito della domanda di mediazione. La parte chiamata verserà medesimo importo al momento della sua adesione al procedimento.

Spese di mediazione per le domande presentate dal 7 dicembre 2011
Le spese di mediazione sono corrisposte per intero prima dell’incontro di mediazione. In base agli esiti della procedura sono previste maggiorazioni e riduzioni. Il verbale di accordo sarà consegnato alle parti dopo il versamento all’Organismo dell’intero importo delle spese di mediazione.

Spese di mediazione per le domande presentate fino al 6 dicembre 2011
Prima dell’incontro di mediazione le spese di mediazione sono dovute in misura non inferiore alla metà. In base agli esiti della procedura sono previste maggiorazioni e riduzioni.

Modalità di pagamento

  • in contanti (salvi i limiti di legge) o a mezzo bancomat allo sportello
  • mediante versamento, di cui fornire prova, su conto corrente bancario intestato a CCIAA di Udine coordinate bancarie Codice IBAN IT 71 J 05484 12305 064571002074.


A CHI RIVOLGERSI

Conciliazione
Via Morpurgo 4 - 33100 Udine
Tel. 0432 273263 Fax 0432 509469
e-mail: conciliazione@ud.camcom.it

Dirigente: Fabiano Zuiani
Responsabile: Lucia Affinito

» ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO (consulta la pagina Orari)

Ultimo aggiornamento: 10 febbraio 2012
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