Il D.M. 11.04.1996, così come modificato dal D.M. 30.01.2001, ha recepito la direttiva n. 94/11/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994, e introducendo un ulteriore strumento di informazione a tutela del consumatore ha previsto l'obbligo dell'etichetta sulle calzature.
Quando si acquistano delle calzature, siano esse scarpe o stivali, sandali o scarpe sportive, è opportuno saper leggere l'etichetta delle calzature, anche se ci sono dei simboli al posto delle informazioni scritte, ed è obbligatorio, per chi produce o distribuisce tali prodotti, fornire, attraverso l'etichetta, le indicazioni necessarie a guidare il consumatore ad un acquisto consapevole.
Campo di applicazione
La normativa sull'etichettatura delle calzature si applica a tutti i prodotti dotati di suole che proteggono o coprono il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente (tomaia, rivestimento tomaia e suola interna, suola esterna), La definizione di "calzature" si riferisce a diversi articoli, dai sandali la cui superficie esterna è fatta semplicemente di lacci o strisce regolabili, fino agli stivali la cui superficie esterna copre gamba e coscia. Sono pertanto inclusi tra questi prodotti:
Adempimenti
Il fabbricante oppure il suo rappresentante con sede nell'Unione Europea o l'importatore che introduce la merce sul mercato comunitario devono apporre l'etichetta sulla calzatura e sono personalmente responsabili dell'esattezza delle informazioni in essa contenute.
Il venditore al dettaglio deve verificare la presenza dell'etichetta sulle calzature in vendita, ed espone in modo chiaro e visibile il cartello illustrativo della simbologia.
Possono essere commercializzate esclusivamente calzature con etichette conformi alla normativa vigente.
Etichetta:
Vigilanza e sanzioni
La vigilanza sull'applicazione del D.M. 11.04.1996 compete al Ministero delle Attività Produttive, che la esercita attraverso le Camere di Commercio competenti per territorio.
In caso di etichettatura non conforme o mancante, viene assegnato un termine perentorio per la regolarizzazione, decorso inutilmente il quale l'autorità di vigilanza dispone il ritiro dal mercato delle calzature.
Principali riferimenti normativi
Direttiva 94/11/CE del 23-03-1994
D.M. 11-04-1996 pubblicato su G.U. n.97 del 26-04-1996
D.M. 30-01-2001 pubblicato su G.U. n.37 del 14-02-2001
A CHI RIVOLGERSI
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Responsabile: Anna Vitulli
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