La norma comunitaria è stata recepita con il D. Lgs. 27 settembre 1991, n. 313 - Attuazione della direttiva n. 88/378/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'art. 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (G.U. 5 ottobre 1991, n. 234).
Campo di applicazione
Per giocattolo si intende qualsiasi prodotto concepito o manifestamente destinato ad essere utilizzato ai fini di gioco da minori di quattordici anni. Nell'allegato I del D. Lgs. 313/91 è riportato l'elenco dei prodotti che non sono considerarti come giocattoli:
- Decorazioni natalizie
- Modelli ridotti, costruiti su scala in dettaglio per collezionisti adulti
- Attrezzature destinate ad essere usate collettivamente su campi da gioco
- Attrezzature sportive
- Attrezzature nautiche da usare in acque profonde
- Bambole folcloristiche e decorative e altri articoli analoghi per collezionisti adulti
- Giocattoli "professionali" installati in luoghi pubblici (grandi magazzini, stazioni, ecc.)
- Puzzles di oltre 500 pezzi o senza modello, destinati agli specialisti
- Armi ad aria compressa
- Fuochi d'artificio compresi gli inneschi a percussione
- Fionde e lanciasassi
- Giuochi con freccette a punte metalliche
- Forni elettrici, ferri da stiro o altri prodotti funzionali alimentati con corrente nominale superiore a 24 volt
- Prodotti comprendenti elementi termici destinati ad essere utilizzati sotto la sorveglianza di un adulto in un ambito pedagogico
- Veicoli con motore a combustione
- Giocattoli macchine a vapore
- Biciclette concepite per scopi sportivi o per spostamenti sulla via pubblica
- Videogiochi collegabili ad apparecchio televisivo, alimentati da una tensione nominale superiore a 24 volt
- Succhiotti di puericultura
- Imitazioni fedeli di armi da fuoco reali
- Bigiotteria destinata ad essere portata dai bambini
I giocattoli debbono essere fabbricati a regola d'arte e possono essere immessi sul mercato solo se non compromettono la sicurezza e/o la salute degli utilizzatori, ovvero quando rispondono ai requisiti essenziali di sicurezza elencati nell'allegato II del d.lgs. 313/91 e suddivisi in:
A) Principi Generali correlati alla concezione, costruzione e composizione del giocattolo.
In particolare, il giocattolo deve essere privo di parti appuntite e taglienti, deve resistere agli urti e non provocare ferite in caso di rottura.
Le parti smontabili, se ingerite, devono avere delle dimensioni da impedire il soffocamento.
Inoltre, non deve contenere sostanze o preparati che possono diventare infiammabili, infatti i materiali con cui sono costruiti e le vernici utilizzate devono rientrare nei limiti di tolleranza biologica previsti e, nei giochi elettrici, la tensione di alimentazione non deve superare i 24 Volt.
B) Rischi Particolari
- Proprietà fisiche e meccaniche
- resistenza meccanica e stabilità necessaria
- rischi di ferite da contatto
- incolumità fisica dovuta al movimento delle parti
- inalazione di piccole parti (bambini con età inferiore a 36 mesi)
- rischi di strangolamento e soffocamento
- perdita di galleggiamento e sostegno al bambino
- rischi di intrappolamento in giocattoli penetrabili
- rischi di eiezione o di collisione di veicoli giocattolo con sistema frenante
- rischi per l'incolumità fisica causati da proiettili
- rischi di ustioni, scottature o altre ferite
- Infiammabilità
- non devono bruciare se esposti direttamente ad una fiamma. Non devono prendere fuoco facilmente. Devono bruciare lentamente. Devono ritardare il processo di combustione.
- non devono contenere sostanze o preparati che possono diventare infiammabili
- non devono contenere elementi o sostanze che possono esplodere
- non devono contenere sostanze o preparati che quando mischiate, scaldate o per reazione chimica possono esplodere
- Proprietà chimiche
- non devono presentare rischi per l'incolumità fisica a seguito di ingestione, inalazione, contatto con la pelle, mucose ed occhi
- limiti sulla tolleranza biologica relativa agli otto metalli
- non devono contenere sostanze o preparati pericolosi
- Proprietà elettriche
- la tensione nominale non deve essere superiore a 24 Volt
- devono essere isolati per evitare scariche elettriche
- le temperature massime non devono causare ustioni
- Igiene
- devono essere in stato di pulizia per evitare rischi di infezione, malattia e contaminazione
- Radioattività
- non devono contenere elementi o sostanze radioattive
Si presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza i giocattoli fabbricati in conformità alle norme nazionali che li riguardano e che recepiscono le norme armonizzate comunitarie.
Adempimenti
Per l'immissione sul mercato (intesa sia come vendita che distribuzione a titolo gratuito) i giocattoli devono necessariamente riportare:
- La marcatura CE, apposta in modo visibile, leggibile e indelebile per tutto il periodo prevedibile di durata del giocattolo.
- E' vietato apporre marcature che possano indurre in errore circa il significato e il simbolo grafico della marcatura CE riportato nell'allegato V del d. lgs. 313/91il nome e/o la ragione sociale e/o il marchio, nonché l'indirizzo del fabbricante o del responsabile dell'immissione sul mercato della Comunità Europea
- le avvertenze ed indicazioni delle precauzioni d'uso, redatte in lingua italiana, e descritte nell'allegato IV del d. lgs. 313/91
Vigilanza e sanzioni
Il d. lgs. 313/91 affida alle Camere di Commercio competenti per territorio la vigilanza sugli adempimenti descritti; di tale attività le Camere di Commercio riferiranno al Ministero Attività Produttive, che in caso di segnalazione di potenziale pericolosità o la non rispondenza dei requisiti di sicurezza, ordina la conformazione dei prodotti o il loro ritiro dal mercato.
In attuazione di quanto disposto dal regolamento, funzionari addetti alle attività di vigilanza ed ispettive della Camera di Commercio potranno presentarsi presso i punti vendita per accertare che le disposizioni del d. lgs. 313/91 siano applicate.
L'art. 11 del d.lgs. 313/91 prevede che:
- chiunque immette sul mercato giocattoli privi della marcatura CE, è punito con un'ammenda compresa tra euro 516,46 e euro 20658,27
- l'apposizione indebita della marcatura CE è punita, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda compresa tra euro 2582,28 e euro 15493,71
- chiunque apponga marchi o iscrizioni che possono essere confusi con la marcatura CE, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa compresa tra euro 774,68 e euro 10329,14
- chiunque commercializza giocattoli privi del nome e/o della ragione sociale e/o del marchio, dell'indirizzo del fabbricante o del responsabile dell'immissione sul mercato della Comunità Europea, delle avvertenze e delle precauzioni d'uso redatte in lingua italiana, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa compresa tra euro 2582,28 e euro 10329,14
- chiunque nega l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento o alle informazioni che il fabbricante o il mandatario è tenuto a fornire all'Autorità richiedente, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 2065,83 e euro 12394,96
Principali riferimenti normativi
Direttiva comunitaria n. 88/378/CEE
D. Lgs. 27 settembre 1991, n. 313
D.M. 20 ottobre 2004 pubblicato sulla G.U. 09-11-2004, n. 263, Serie Generale
A CHI RIVOLGERSI
Ufficio Vigilanza prodotti e Tutela del consumatore
Via Morpurgo 4 - 33100 Udine
Tel. 0432 273562 Fax 0432 509469
e-mail: regolazione.mercato@ud.camcom.it
Responsabile: Paolo Rodolico
» ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO (consulta la pagina Orari)
Ultimo aggiornamento: 20 febbraio 2013