Il D. Lgs. 194/99 fissa i requisiti e le modalità applicabili ai prodotti tessili per essere immessi sul mercato interno prima di qualsiasi trasformazione oppure durante il ciclo industriale e durante le diverse operazioni inerenti alla loro distribuzione.
L'osservanza delle norme relative all’etichettatura sulla composizione dei prodotti tessili deve essere considerato, per le imprese, un elemento distintivo nei confronti dei concorrenti che non curano l'aspetto legato alla trasparenza della composizione dei tessuti e delle confezioni, aspetto che mira a garantire la massima soddisfazione del cliente e che consente di dare sicurezza al consumatore.
Per quest’ultimo infatti essere a conoscenza dei materiali di cui è composto il capo che indosserà, o il prodotto tessile che userà, rappresenta un fattore determinante per operare scelte consapevoli, nel pieno rispetto della sua salute.
Campo di applicazione
Ai sensi dell'art.2 c.1 dello stesso decreto si intendono prodotti tessili tutti quei prodotti che, allo stato grezzo, di semilavorati, lavorati, semimanufatti, semiconfezionati o confezionati, sono esclusivamente composti di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato.
Sono assimilati ai prodotti tessili (art. 3) e soggetti alle stesse disposizioni:
Nel caso di prodotti composti da due o più fibre di cui una rappresenti almeno l'85% del totale, è ammesso:
Se le fibre non raggiungono l’85% del totale, è necessario indicare in ordine decrescente denominazione e percentuale di almeno due fibre presenti in maggiore percentuale, seguita dalla denominazione delle altre fibre, in ordine decrescente di peso.
Le altre fibre che rappresentano ciascuna meno del 10% del prodotto possono essere designate:
Nel caso di prodotti composti da due o più parti con diversa composizione fibrosa è necessaria un’etichetta che rechi l’indicazione della composizione di ciascuna delle due parti.
Se una di esse non raggiunge il 30% del peso totale del prodotto non è obbligatorio etichettarla.
La fodera invece va sempre etichettata a parte.
Per la corsetteria, il tessile decorato e ricamato, il velluto, la felpa e simili, sono previste apposite disposizioni.
Per alcuni prodotti (strofinacci, cinture, fazzoletti, ecc. di cui all’allegato IV del d.lgs. 194/99) la legge prevede che possano essere presentati alla vendita sotto un’etichetta globale, che contenga le indicazioni di composizione.
Per i prodotti tessili venduti a metraggio l’etichettatura può figurare solo sulla pezza o sul rotolo presentati alla vendita.
Il consumatore deve comunque poter prendere conoscenza della composizione di tali prodotti.
La denominazione "lana vergine" o "lana di tosa" è permessa solo per prodotti composti da fibre mai precedentemente incorporate in un prodotto finito, e che non ha subito altre operazioni, se non quelle richieste dai normali processi di fabbricazione.
Tale denominazione può essere utilizzata per qualificare la lana contenuta in una mischia di fibre quando:
Per alcuni prodotti elencati all’allegato III del d.lgs. 194/99 (es. fiori artificiali, prodotti tessili per rinforzi e supporti, articoli di materia tessile di pelletteria e di selleria, etichette o contrassegni, giocattoli, articoli tessili per animali, ecc. ) non è previsto l’obbligo dell’etichettatura.
Adempimenti
Sono obbligati ad osservare le norme sull’etichettatura dei prodotti tessili tutti coloro che producono o commercializzano prodotti tessili, dalle materie prime al prodotto finito, inclusi gli importatori, i venditori ambulanti e i sarti confezionatori (esclusi coloro che trasformano il prodotto per conto terzi).
La normativa prescrive che i prodotti tessili siano etichettati o contrassegnati all’atto di ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale o commerciale.
Se i prodotti tessili non sono destinati al consumatore finale (o se sono consegnati in esecuzione di un’ordinazione dello Stato), l’etichetta o il contrassegno possono essere sostituiti o completati dai documenti commerciali di accompagnamento.
L'etichetta deve riportare l'indicazione della composizione fibrosa e, affinché l’utilizzatore o il consumatore non siano tratti in errore da indicazioni poco chiare, è previsto:
L'etichetta (in cartone, tessuto o altro materiale), può essere liberamente applicata al prodotto, anche mediante cordoncino ovvero mediante inserimento nell’involucro che lo contiene, o in altri modi idonei, purchè applicata in modo tale da non essere facilmente staccabile.
E’ ammesso anche il contrassegno, applicato direttamente al prodotto tessile o sull’involucro che lo contiene, mediante stampa, stampigliatura, ecc. (D.P.R. 515/76).
I dati riportati sull'etichetta devono poter essere confrontati con i relativi documenti commerciali (fatture e documenti di trasporto), dove sono ammesse abbreviazioni o codici meccanografici a condizione che nello stesso documento figuri anche il significato di tali simboli. Le fatture e la documentazione tecnica e amministrativa devono essere conservati per due anni a decorrere dalla data delle fatture di vendita emesse dal fabbricante, dall’importatore o dal grossista.
Vigilanza e sanzioni
Le Camere di Commercio competenti per territorio vigilano sugli adempimenti descritti; di tale attività le Camere di Commercio riferiranno al Ministero dello Sviluppo Economico, che può ordinare la conformazione dei prodotti o il loro ritiro dal mercato.
In attuazione di quanto disposto dal regolamento, funzionari addetti alle attività di vigilanza ed ispettive della Camera di Commercio potranno presentarsi presso i punti vendita per accertare l’applicazione delle prescritte disposizioni.
Sono previste le seguenti sanzioni:
Principali riferimenti normativi
L. 26/11/1973, n. 883 “Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili”
D.P.R. 30/4/1976, n. 515 “Regolamento di esecuzione della l. 883/73”
Direttiva CEE 96/74;
D.Lgs. 22/5/1999, n. 194 “Attuazione della Direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile”
Legge 10/4/1991, n. 126 “Norme per l’informazione del consumatore
A CHI RIVOLGERSI
Ufficio brevetti e marchi
Via Morpurgo 4 - 33100 Udine
Tel. 0432 273204 Fax 0432 509469
e-mail: brevetti@ud.camcom.it
Responsabile: Anna Vitulli
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