MUD 2018
La legge 205/2017 proroga a fine 2018 il periodo transitorio (previsto dal D.L. 101/2013) in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), così come previsti dagli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni.
Il Decreto del Presidente del Consiglio del 28 dicembre 2017 contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle Comunicazioni entro il 30 aprile 2018, con riferimento all'anno 2017, da parte dei soggetti interessati.
Obblighi dei produttori
I produttori di rifiuti soggetti all'obbligo di presentazione del MUD sono:
Sono esclusi dall'obbligo di presentazione del MUD le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 (Legge 28 dicembre 2015).
La dichiarazione deve essere compilata e spedita esclusivamente in modalità telematica accedendo al sito » www.mudtelematico.it (link esterno) secondo le specifiche riportate nell'Allegato 4 al DPCM.
Il file può essere prodotto con il software messo a disposizione da Unioncamere » mud.ecocerved.it (link esterno) o con altri software che rispettino le specifiche dell’Allegato 4.
Non sono valide ai fini di legge, dichiarazioni inviate con altre modalità, quali ad esempio, supporti magnetici.
COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA
I soli soggetti che producono, nella propria Unità Locale, non più di 7 rifiuti per i quali sono tenuti a presentare la dichiarazione e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali possono presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale tramite la Comunicazione Rifiuti Semplificata riportata in Allegato 2 al DPCM.
Come va presentata la comunicazione semplificata
Le modalità di compilazione e trasmissione sono variate rispetto al 2017
Il dichiarante dovrà:
Ogni mail trasmessa via PEC dovrà contenere una sola comunicazione MUD e dovrà riportare nell’oggetto esclusivamente il codice fiscale del dichiarante. La casella PEC non potrà fornire alcun tipo di risposta ai messaggi pervenuti che non contengano una comunicazione MUD composta nel modo descritto.
La comunicazione effettuata con modalità diverse da quelle sopra indicate si considera inesatta e soggetta a sanzioni.
Non è quindi più possibile:
SCADENZA
La scadenza è il 30 aprile 2018.
DIRITTI DI SEGRETERIA
È previsto il pagamento dei diritti di segreteria pari a:
A CHI RIVOLGERSI
Assistenza e quesiti
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