Per attività agrituristiche s’intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli nei limiti previsti dall’articolo 2135 del Codice Civile, iscritti nel Registro di cui all’articolo 8 della Legge 29/12/1993, n. 580, e dai familiari di cui all’articolo 230 bis del Codice Civile, attraverso l’utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento di animali, di acquacoltura e di pesca che devono comunque rimanere principali.
La Legge Regionale 22 luglio 1996, n. 25 - art. 7 ha istituito l’elenco provinciale degli operatori agrituristici.
L’iscrizione nell’elenco costituisce condizione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione comunale di cui all’art. 9 della stessa legge.
Requisiti generali
- iscrizione al registro delle Imprese quale coltivatore diretto/imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 8 della Legge 580/1993 e nei limiti dell’art. 2135 del Codice Civile
- iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo quale organismi associativi con finalità economiche costituiti da allevatori conduttori di pascoli e di malghe
- carattere di connessione e complementarità dell'attività agrituristica rispetto all'attività agricola, che deve comunque rimanere principale. Il carattere di principalità dell'attività agricola rispetto a quella agrituristica si intende realizzato quando vengono utilizzati spazi aziendali e prodotti derivanti prevalentemente dall'attività dell'azienda agricola, mediante l'impiego di tempo\lavoro in misura superiore nell'attività agricola, rispetto a quello impiegato nell'attività agrituristica; impiego esclusivo, per lo svolgimento dell'attività agrituristica, di personale partecipante all'impresa familiare, ai sensi dell'art. 230-bis del Codice Civile, nonchè di personale dipendente normalmente impiegato nell'attività di conduzione del fondo
Requisiti morali
L’esercizio dell’attività agrituristica non è consentita, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a:
- coloro che hanno riportato nell’ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442 (commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate), 444 (commercio di sostanze alimentari nocive), 513 (turbata libertà dell’industria o del commercio), 515 (frode nell’esercizio del commercio) e 517 (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali
- coloro che sono sottoposti alle misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 - misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità - e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali
- non devono sussistere le cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31/05/1965 n. 575 e successive modificazioni (normativa antimafia) e che tali cause non devono sussistere nei confronti dei propri conviventi
Requisiti professionali
- aver frequentato un corso di formazione per operatori agrituristici di almeno 90 ore
ovvero
- impegno a frequentare un corso di formazione per operatori agrituristici di almeno 90 ore entro un anno dall’iscrizione nell’elenco
ovvero
- titolo di studio (diploma universitario, o di istruzione secondaria superiore, ovvero di qualifica di operatore agro ambientale, agrituristico o agroindustriale conseguita a seguito di corso di durata almeno triennale presso un Istituto Professionale di Stato o equiparato)
COSA FARE PER
Devono presentare la domanda di iscrizione all’elenco degli operatori agrituristici presso l'ufficio REC/Albi e Ruoli:
- il titolare dell’impresa individuale
- il legale rappresentante della società
Con la domanda d’iscrizione l’impresa (persona fisica o società) dichiara sotto la sua responsabilità:
- il possesso dei requisiti generali
- il possesso dei requisiti morali
- il possesso dei requisiti professionali (Per il riconoscimento di titolo di studio conseguito all’estero o di altro titolo/esperienza professionale svolta all’estero ai fini dell’accesso all’attività di mediatore è possibile scaricare l’informativa e la modulistica dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico: » http://www.sviluppoeconomico.gov.it),
- le caratteristiche dell’azienda con la relazione dettagliata dell’attività che si intende svolgere (relazione tecnica)
Nota bene:
Ottenuta l'autorizzazione comunale, l'operatore agrituristico deve notificare al Registro delle Imprese l'inizio dell'attività nei termini e nelle modalità stabilite dallo stesso (entro 30 giorni dall'avvio dell'attività).
Costi documenti e certificati
| Documenti |
Costi |
Tempi |
| iscrizione |
euro 31,00 (+ marca da bollo euro 14,62) |
-- |
| certificati |
euro 5,00 (+ marca da bollo euro 14,62) |
a vista |
| visure |
euro 3,00 |
-- |
A CHI RIVOLGERSI
Ufficio REC/Albi e ruoli
via Morpurgo 4 - 33100 Udine
Tel 0432 273217 Fax 0432 273548
e-mail: rec@ud.camcom.it
Conservatore dirigente responsabile: Maria Lucia Pilutti
Responsabile dell'ufficio: Renato Battigelli
» ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO (consulta la pagina Orari)
Ultimo aggiornamento: 02 aprile 2012