La legge 122/1992 disciplina l'attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, di seguito denominata "attività di autoriparazione".
Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 122/ 1992, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi.
Non rientrano nell'attività di autoriparazione le attività di lavaggio, rifornimento di carburante, sostituzione dei filtri dell'aria e dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonchè dell'attività di commercio di veicoli.
Alla disciplina della legge 122/1992 sono soggette anche le imprese esercenti in prevalenza l'attività di commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto merci conto terzi iscritte all'albo di cui alla legge 6/6/1974, n. 298 che svolgono con carattere strumentale o accessorio attività di autoriparazione, nonchè ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno.
L'attività di autoriparazione si distingue nelle attività di:
Requisiti generali
L'esercizio della attività di autoriparazione è subordinato al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile tecnico:
Requisiti tecnico-professionali
Responsabile tecnico
E' obbligatoria la designazione di almeno un Responsabile tecnico per ogni officina nella quale venga esercitata l'attività di autoriparazione e lo stesso non può essere nominato per più imprese, e nella stessa impresa per più officine. Il Responsabile tecnico deve avere una abilitazione per ciascuna delle diverse tipologie di attività di autoriparazione che vengono svolte all'interno dell'officina e deve essere persona immedesimata nell'impresa (es.titolare o socio per le imprese artigiane, collaboratore familiare, dipendente, associato in partecipazione per le imprese non artigiane).
Normativa antimafia
Nei confronti di tutti i soggetti indicati dalla normativa antimafia (compreso il responsabile tecnico) non devono sussistere cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 10 della legge 31.5.1965 n. 575 e successive modificazioni.
A seguito dell'entrata in vigore della L. 122 del 30/07/2010, la dichiarazione d'inizio attività (DIA) è stata sostituita con la Segnalazione Certificata di inizio attività – (SCIA).
Ai fini del legittimo esercizio della attività di autoriparazione è necessario presentare la Segnalazione Certificata di inizio attività nella quale viene dichiarato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e da atti amministrativi a contenuto generale per lo svolgimento dell'attività di pulizia.
La presentazione della SCIA deve avvenire contestualmente alla presentazione del modello previsto per il Registro Imprese (I1-I2-Ul-S5), e nel caso in cui si tratti di impresa artigiana, anche con allegato l'intercalare AA (compilato direttamente in ComUnica o Starweb).
Nota Bene: la data di inizio attività presente sul modello deve coincidere con la data di presentazione della "SCIA"
A CHI RIVOLGERSI
Albo Imprese Artigiane
Via Morpurgo 4 - 33100 Udine
Tel. 0432 273254 Fax 0432 509469 (specificando "Albo Imprese Artigiane")
e-mail: artigiani@ud.camcom.it
Responsabile: Bernadette Fasuolo
» ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO (consulta la pagina Orari)