Tutte le imprese di facchinaggio, così come in seguito definite, sono tenute ad iscriversi all'Albo delle Imprese Artigiane se imprese artigiane o nel Registro delle Imprese se imprese non artigiane.
Il Decreto Interministeriale (Attività Produttive e Lavoro e Politiche Sociali) 30 giugno 2003 n.221 - Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 17 della Legge 5 marzo 2001 n.57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio definisce come attività di facchinaggio le seguenti:
- portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all'art.21 della legge 28 gennaio 1994, n.84 e successive modifiche ed integrazioni
- insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari.
Le attività di cui alla lettera b) non rientrano nella definizione di facchinaggio quando sono esercitate autonomamente.
Sono tenuti all'iscrizione le imprese individuali e le società anche in forma di cooperativa che esercitano le attività sopra descritte; i consorzi di cui all'art. 2612 del codice civile devono indicare uno o più imprese del consorzio, affidatarie dei servizi, dotate dei requisiti previsti dal D.I. 221/2003, come modificato dal dl 31 gennaio 2007, n. 7 convertito con modificazioni in legge 2 aprile 2007, n. 40.
Requisiti di capacità economica-finanziaria
- comprovata affidabilità attestata da istituto bancario (le imprese di nuova costituzione forniscono prova del requisito alla fine dell'esercizio successivo al primo anno di attività)
- inesistenza di notizie sui protesti iscritte nel registro informatico di cui alla legge 15 novembre 1995, n. 480, a carico del titolare, per le imprese individuali, dei soci, per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative
- iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera
Requisiti di onorabilità
- assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna, o mancata pendenza di procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione
- assenza di pronuncia di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione
- mancata comminazione di pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese
- mancata applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956 n. 1423, 31 maggio 1965 n 575, e 13 settembre 1982 n. 646, e successive modificazioni, o assenza di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso
- assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e, in particolare per le società cooperative, violazioni della legge 3 aprile 2001, n. 142
I requisiti di onorabilità devono essere posseduti da:
- il titolare dell'impresa individuale e l'institore o il direttore che questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede
- tutti i soci per le società in nome collettivo, i soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, gli amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative.
Normativa antimafia
Nei confronti di tutti i soggetti indicati dalla normativa antimafia non devono sussistere cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 e successive modificazioni.
A seguito dell'entrata in vigore della L. 122 del 30/07/2010, la dichiarazione d'inizio attività (DIA) è stata sostituita con la Segnalazione Certificata di inizio attività - (SCIA).
Ai fini del legittimo esercizio della attività di facchinaggio è necessario presentare la Segnalazione Certificata di inizio attività nella quale viene dichiarato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e da atti amministrativi a contenuto generale per lo svolgimento dell'attività di facchinaggio.
La presentazione della SCIA deve avvenire contestualmente alla presentazione del modello previsto per il Registro Imprese (I1-I2-Ul-S5), e nel caso in cui si tratti di impresa artigiana, anche con allegato l'intercalare AA (compilato direttamente in ComUnica o Starweb).
Nota Bene: la data di inizio attività presente sul modello deve coincidere con la data di presentazione della "SCIA"
A CHI RIVOLGERSI
Albo Imprese Artigiane
Via Morpurgo 4 - 33100 Udine
Tel. 0432 273254 Fax 0432 509469 (specificando "Albo Imprese Artigiane")
e-mail: artigiani@ud.camcom.it
Responsabile: Bernadette Fasuolo
» ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO (consulta la pagina Orari)
Ultimo aggiornamento: 02 aprile 2012