A partire dal 27 marzo 2008 l'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti all'interno degli edifici qualunque sia la destinazione di questi ultimi è disciplinata dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e dagli articoli 8, 14 e 16 della legge 46/1990.
L'ambito di applicazione del decreto comprende gli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione il decreto si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
Gli impianti sono classificati come segue:
Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del d.m. n. 37/2008.
L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso di specifici requisiti tecnico-professionali da parte dell'imprenditore individuale o del legale rappresentante ovvero del responsabile tecnico da essi preposto con atto formale e immedesimato nell'impresa.
Il responsabile tecnico può svolgere tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.
Requisiti tecnico professionali
I periodi di inserimento di cui alle lettere 2) e 3) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera 4) possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari dell'impresa dichiarante.
Sono considerati in possesso dei requisiti tecnico-professionali il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività relative agli impianti idrici e sanitari tale periodo non può essere inferiore a quattro anni
Normativa antimafia
Nei confronti di tutti i soggetti indicati dalla normativa antimafia (compreso il responsabile tecnico) non devono sussistere cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 10 della legge 31.5.1965 n. 575 e successive modificazioni.
A seguito dell'entrata in vigore della L. 122 del 30/07/2010, la dichiarazione d'inizio attività (DIA) è stata sostituita con la Segnalazione Certificata di inizio attività – (SCIA) Ai fini del legittimo esercizio della attività di installazione è necessario presentare la Segnalazione Certificata di inizio attività nella quale viene dichiarato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e da atti amministrativi a contenuto generale per lo svolgimento dell'attività di pulizia.
La presentazione della SCIA deve avvenire contestualmente alla presentazione del modello previsto per il Registro Imprese (I1-I2-Ul-S5), e nel caso in cui si tratti di impresa artigiana, anche con allegato l'intercalare AA (compilato direttamente in ComUnica o Starweb).
Nota Bene: la data di inizio attività presente sul modello deve coincidere con la data di presentazione della "SCIA".
A CHI RIVOLGERSI
Albo Imprese Artigiane
Via Morpurgo 4 - 33100 Udine
Tel. 0432 273254 Fax 0432 509469 (specificando "Albo Imprese Artigiane")
e-mail: artigiani@ud.camcom.it
Responsabile: Bernadette Fasuolo
» ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO (consulta la pagina Orari)