.:: Camera di commercio di Udine ::.

Installatori

A partire dal 27 marzo 2008 l'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti all'interno degli edifici qualunque sia la destinazione di questi ultimi è disciplinata dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e dagli articoli 8, 14 e 16 della legge 46/1990.

L'ambito di applicazione del decreto comprende gli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione il decreto si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
Gli impianti sono classificati come segue:

  • impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere
  • impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere
  • impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali
  • impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie
  • impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali
  • impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili
  • impianti di protezione antincendio

Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del d.m. n. 37/2008.

L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso di specifici requisiti tecnico-professionali da parte dell'imprenditore individuale o del legale rappresentante ovvero del responsabile tecnico da essi preposto con atto formale e immedesimato nell'impresa.

Il responsabile tecnico può svolgere tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.

Requisiti tecnico professionali

  1. diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta
  2. oppure diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1 del d.m. 37/2008, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività relative agli impianti di cui alla lettera d) sopra indicata è di un anno
  3. oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività relative agli impianti di cui alla lettera d) sopra indicata è di due anni
  4. oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art.1 del d.m. n. 37/2008

I periodi di inserimento di cui alle lettere 2) e 3) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera 4) possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari dell'impresa dichiarante.
Sono considerati in possesso dei requisiti tecnico-professionali il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività relative agli impianti idrici e sanitari tale periodo non può essere inferiore a quattro anni

Normativa antimafia
Nei confronti di tutti i soggetti indicati dalla normativa antimafia (compreso il responsabile tecnico) non devono sussistere cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 10 della legge 31.5.1965 n. 575 e successive modificazioni.

A seguito dell'entrata in vigore della L. 122 del 30/07/2010, la dichiarazione d'inizio attività (DIA) è stata sostituita con la Segnalazione Certificata di inizio attività – (SCIA) Ai fini del legittimo esercizio della attività di installazione è necessario presentare la Segnalazione Certificata di inizio attività nella quale viene dichiarato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e da atti amministrativi a contenuto generale per lo svolgimento dell'attività di pulizia.
La presentazione della SCIA deve avvenire contestualmente alla presentazione del modello previsto per il Registro Imprese (I1-I2-Ul-S5), e nel caso in cui si tratti di impresa artigiana, anche con allegato l'intercalare AA (compilato direttamente in ComUnica o Starweb).
Nota Bene: la data di inizio attività presente sul modello deve coincidere con la data di presentazione della "SCIA".



A CHI RIVOLGERSI

Albo Imprese Artigiane
Via Morpurgo 4 - 33100 Udine
Tel. 0432 273254 Fax 0432 509469 (specificando "Albo Imprese Artigiane")
e-mail: artigiani@ud.camcom.it

Responsabile: Bernadette Fasuolo

» ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO (consulta la pagina Orari)

Ultimo aggiornamento: 02 aprile 2012
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