Le imprese che non sono in regola con il versamento del diritto annuale possono regolarizzare la propria posizione con il ravvedimento operoso entro un anno dalla scadenza.
Ravvedimento operoso
L'istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall'art.13 del D.Lgs 472/97, consiste nella possibilità offerta al contribuente di regolarizzare le violazioni commesse, usufruendo di una congrua riduzione delle sanzioni. Pertanto per quanto attiene al diritto annuale può riguardare le violazioni legate ai mancati o incompleti versamenti del tributo stesso e la sua applicazione è stata esortata dalla circolare n.3567/c del 16/10/2003 del Ministero delle Attività Produttive. Tale istituto è tuttavia legato al rispetto di alcune condizioni di legge:
Il termine ultimo entro il quale è possibile ravvedersi è entro un anno dalla commissione della violazione.
Misura della sanzione
Nei casi di violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011 si applicano gli artt. 20 e 22 della Legge 220 del 13/12/2010 che fissano la misura della sanzione in caso di ravvedimento operoso in:
Gli interessi moratori devono essere calcolati, commisurandoli al tributo non versato, al tasso di interesse legale annuo con maturazione giornaliera (dal giorno della commissione della violazione al giorno di regolarizzazione):
Modalità di versamento
Il versamento del diritto annuale, della sanzione e dei relativi interessi deve avvenire a mezzo modello F24, compilando la sezione "Ici ed altri tributi locali":
A CHI RIVOLGERSI
Ufficio Diritto Annuale
Via Morpurgo 4 - 33100 Udine
Tel. 0432 273215 Fax 0432 509469
e-mail: dirittoannuale@ud.camcom.it
Responsabile: Daniela Govetto
» ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO (consulta la pagina Orari)
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