L'art. 2, c. 7 della Legge Regionale 06 novembre 2020, n. 22, stabilisce che:
"I termini di ammissione delle spese e di rendicontazione scaduti o in scadenza a partire dall'1 luglio 2020 relativi ai procedimenti contributivi di cui all' articolo 42, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004) e di cui agli articoli 17, 20, 24 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), delegati alle Camere di commercio, sono prorogati al 30 novembre 2020. Tali termini possono essere ulteriormente prorogati, con provvedimento amministrativo dell'autorità concedente, su istanza motivata del beneficiario."
La presente disposizione riguarda i seguenti incentivi:
BANDI ART. 42, C. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 2005, N. 4
BANDI RILANCIMPRESA FVG
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