AVVISO
28/01/2019 | Riapertura termini per Agenti e Rappresentanti di Commercio fino alla data del 31 dicembre 2019.
L’art. 1, comma 1134 lett. b) della legge 30/12/2018, n, 145 (Legge di bilancio) ha riaperto fino al 31 dicembre 2019 i termini di cui al DM 26/10/2011 per comunicare al Registro Imprese e al R.E.A. l'aggiornamento delle informazioni risultanti dal soppresso ruolo degli Agenti e Rappresentanti di commercio.
L’articolo prevede: “I termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), dei soggetti iscritti negli elenchi e ruoli di cui agli articoli 73, 74, 75 e 76 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, ai sensi dei decreti del Ministero dello sviluppo economico 26 ottobre 2011 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012, sono riaperti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla data del 31 dicembre 2019”.
Il termine del 30 settembre 2013 entro il quale le imprese attive ed iscritte nel soppresso ruolo alla data del 12 maggio 2012 nonché le persone fisiche iscritte nel soppresso ruolo che non svolgevano l'attività presso alcuna impresa alla medesima data del 12 maggio 2012 dovevano effettuare l'aggiornamento della propria posizione, è stato dunque riaperto.
Pertanto entro il 31 dicembre 2019, al fine dell’aggiornamento della propria posizione (ove l’adempimento non sia stato già eseguito):
Le comunicazioni di aggiornamento presentate entro il nuovo termine del 31 dicembre 2019, non saranno pertanto soggette all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per tardiva presentazione.
Inoltre, fino alla data del 31 dicembre 2019, chi intende iniziare un'attività di agente/rappresentante di commercio potrà far valere la pregressa iscrizione nel soppresso ruolo quale requisito professionale abilitante.
La proroga vale anche per gli agenti e rappresentanti di commercio inibiti.
Pertanto coloro che sono stati inibiti dal continuare l'attività a causa del mancato aggiornamento, possono presentare la SCIA (compilando la sezione AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA del modello ARC) per riprendere l’esercizio dell’attività.
CASO PARTICOLARE
Entro il 31 dicembre 2019 gli Agenti e Rappresentanti di Commercio attivi che si sono iscritti al Registro delle Imprese e al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) pur in assenza dell’iscrizione al ruolo prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. del 26/03/2010 n. 59 (ordine del Giudice de Registro delle Imprese di Udine dd. dicembre 2001 in recepimento della direttiva comunitaria 18/12/1986 n. 86/653/CEE) - cosiddetti Agenti liberi, al fine dell’aggiornamento della propria posizione, presentano apposita pratica telematica con Modello ARC dichiarando il possesso dei requisiti morali previsti dalla legge 204/1985, fermo restando che quelli professionali sono conseguiti con l’esercizio effettivo dell’attività (almeno due anni nell’ultimo quinquennio). Operativamente devono essere seguite le istruzioni della Dispensa pagg. 11/12 compilando quindi anche la sezione requisiti.
Si consultino gli allegati a scarico per le istruzioni; si fa notare che in Starweb il percorso per procedere all’iscrizione nella apposita sezione transitorio potrebbe non essere funzionante. Se così fosse utilizzare il quadro note con la seguente dicitura: “ISCRIZIONE APPOSITA SEZIONE (TRANSITORIO)” indicando il numero del ruolo e la relativa camera di commercio di iscrizione.
Per le imprese individuali con il SOLO TITOLARE ABILITATO che devono procedere all’aggiornamento è disponibile in Starweb il “PERCORSO SEMPLIFICATO PER L’AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA”
-------------------------------------------------------------------------------
NORMATIVA
DEFINIZIONE
L'agente di commercio è colui che promuove la conclusione di contratti di vendita di una o più imprese, sulla base di un incarico stabile e in una o più zone determinate.
Il rappresentante di commercio è colui che viene stabilmente incaricato a concludere contratti in una o più zone determinate in nome e per conto di una o più imprese.
Il sub-agente è colui che viene incaricato dall’agente di commercio a promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate, ma l’elemento caratterizzante è dato dall’impresa mandante che, nel mandato di sub-agenzia, è anch’essa un’agente di commercio.
Si informa che con un recente parere del Ministero dello Sviluppo Economico (protocollo n. 145180 del 12 agosto 2014) è stato chiarito che l’attività di collaborazione alla promozione di affari o di servizi offerti dalle imprese di mediazione immobiliare in forza di un contratto di mandato (art. 1742 c.c.) o lettera di incarico del preponente-agenzia di mediazione immobiliare costituisce attività di agente di commercio e come tale iscrivibile nel registro delle imprese.
ATTENZIONE:
attività non rientranti nel campo di applicazione della normativa degli agenti e rappresentanti di commercio e pertanto soggetti ad altre normative - vedi guida ATECO » http://ateco.infocamere.it (link esterno):
COSA FARE PER
NUOVE ISCRIZIONI
Le imprese che intendono iniziare l’ attività di agente e rappresentante di commercio devono presentare, alla Camera di Commercio competente in relazione al luogo di esercizio della stessa, esclusivamente per via telematica tramite la procedura della Comunicazione Unica detta “COMUNICA”, una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui all’art. 19 della legge 241/1990) utilizzando l’apposito modello ministeriale.
La modulistica è disponibile in Comunica Starweb e consente di predisporre la domanda/denuncia per il registro delle imprese con la compilazione del modello ministeriale "ARC - AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO" in formato pdf e xml integrato in essa.
La SCIA deve essere allegata alla domanda di iscrizione o denuncia di inizio attività al Registro delle Imprese/Rea corredata dalle certificazioni e delle dichiarazioni previste dalla Legge.
La SCIA sostituisce la precedente iscrizione al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio e costituisce pertanto il titolo per l’esercizio della attività che NON può essere iniziata prima della sua presentazione al registro delle imprese/rea.
La SCIA, completa di tutti gli allegati dovuti, deve essere presentata contestualmente al modello previsto per il Registro delle Imprese/Rea (modello I1 - I2 - UL - S5) quale denuncia di inizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio.
Nota bene: la data di inizio attività deve coincidere con la data di presentazione della "SCIA".
I titolari di impresa individuale, tutti i legali rappresentanti delle società e gli eventuali preposti e tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attività per conto dell’impresa, anche presso le ulteriori localizzazioni, devono possedere i requisiti di idoneità da attestare mediante la compilazione della sezione "REQUISITI" del modello SCIA "ARC - AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO." e nell’"INTERCALARE REQUISITI" .
Inoltre nei confronti di tutti i soggetti indicati dalla normativa antimafia, compresi gli eventuali preposti, non devono sussistere cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modificazioni.
Pertanto tutti i soggetti indicati dalla normativa antimafia devono compilare la dichiarazione sostitutiva requisiti antimafia utilizzando l’apposito modello che riporta nelle note l’elenco dei soggetti (vedi Sezione a destra). Dette dichiarazioni dovranno essere allegate insieme alla modulistica ministeriale.
L'impresa che esercita l'attività in più unità locali presenta una SCIA per ciascuna di esse. Presso ogni localizzazione in cui si svolge l'attività, l'impresa nomina almeno un preposto, in possesso dei requisiti morali e professionali idonei allo svolgimento dell'attività, autocertificati nel modello ARC e INTERCALARE REQUISITI.
E’ammessa anche la preposizione presso più localizzazioni a condizione che, in base all’organizzazione dell’attività svolta, venga garantita la copertura delle localizzazioni nel rispetto della normativa vigente. Si veda modello standard di dichiarazione da rendere da parte del titolare di impresa individuale o del legale rappresentante di società allegato pubblicato a scarico (vedi sezione a destra).
L’obbligo di comunicare i dipendenti o collaboratori non sussiste quando costoro sono adibiti solo a mansioni/funzioni di segreteria e di amministrazione in quanto non svolgenti attività utili o necessarie alla promozione di contratti, alla sottoscrizione o alla acquisizione di ordini.
Acquisita la SCIA l’ufficio, verificata la completezza della modulistica, della sua regolare compilazione e degli allegati necessari, evade la pratica attribuendo la qualifica di agente e/o rappresentante di commercio.
Sempre nei termini di legge procede poi alle verifiche delle dichiarazioni rese e in caso di false dichiarazioni dispone i divieti prosecuzione della attività da iscriversi nel rea, con conseguente annotazione nello stesso rea della cessazione dell’attività medesima, salva la denuncia alla autorità giudiziaria per dichiarazioni mendaci.
In caso di esito favorevole delle verifiche non esegue alcuna comunicazione, costituendo la scia il titolo all’esercizio della attività.
In caso di irregolarità procede a richiedere le necessarie regolarizzazioni ove possibili o a disporre i divieti prosecuzione dell’attività ai sensi dell’art. 19 della legge 241/1990
REQUISITI RICHIESTI PER L'ATTIVITÀ DI AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO
Per lo svolgimento dell’attività di agente e rappresentante di commercio, la Legge 3 maggio 1985, n. 204, così come modificata dall’art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, richiede la presenza di requisiti generali, morali e professionali.
I requisiti generali, morali e professionali devono essere posseduti dal titolare quando l'attività di agente e rappresentante di commercio viene esercitata da impresa individuale; se l’attività viene svolta da società o da altri soggetti collettivi i requisiti generali, morali e professionali devono essere posseduti da tutti i legali rappresentanti della stessa.
I requisiti generali, morali e professionali devono essere posseduti anche da eventuali preposti di impresa individuali, di società e di altro soggetto collettivo e da tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attività per conto dell’impresa (esempio dipendenti, collaboratori, procuratori ecc.).
In via residuale, qualora l’impresa societaria abbia più legali rappresentanti, è ammissibile che i requisiti di idoneità siano posseduti da un solo legale rappresentante purché l’affidamento di tale mandato all’esercizio esclusivo dell’attività di agenzia e/o rappresentanza risulti in modo chiaro e inequivoco da specifica disposizione dei patti sociali (per le società di persone), oppure da apposita delega contenuta in un verbale o in una decisione dell’organo amministrativo nel rispetto delle specifiche previsioni statutarie (nel caso di società di capitali) Parere MISE del 3/2/2015 n. 14459 pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico.
Requisiti generali
Requisiti morali
Per svolgere l’attività di agente e rappresentante di commercio è necessario:
Per quanto riguarda la normativa antimafia, il Codice Antimafia stabilisce i soggetti nei confronti dei quali non devono sussistere cause di decadenza, di sospensione o di divieto d cui all'art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modificazioni.
Pertanto tutti i soggetti indicati dalla normativa antimafia devono compilare la dichiarazione sostitutiva requisiti utilizzando l’apposito modello che riporta in calce l’elenco dei soggetti (vedi Allegato a scarico nella sezione a destra).
NOTA BENE
Nelle società di capitali con numero di soci pari o inferiore a quattro la dichiarazione antimafia è dovuta anche dal socio di maggioranza.
Se però la società di capitali è costituita da due soci partecipanti al 50% ciascuno, la dichiarazione antimafia è dovuta da entrambi i soci.
Se invece la società di capitali è costituita da tre soci bisogna distinguere:
Dette dichiarazioni dovranno essere allegate insieme alla modulistica ministeriale.
Avvertenze sui requisiti di onorabilità
La sentenza emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444 e 445 c.p.p.), c.d. patteggiamento, è equiparabile, per gli effetti compatibili con la sua speciale natura, alla sentenza di condanna. Tuttavia se per la sentenza in questione, divenuta irrevocabile, è già trascorso il termine previsto dal secondo comma dell’art. 445 c.p.p. per l’estinzione del reato (“il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole”) la sentenza di condanna definita ai sensi dell’art. 444 c.p.p. perde la propria valenza negativa e si estingue ogni effetto penale.
Analogamente se per la condanna disposta con decreto penale (art. 460 c.p.p.), divenuto irrevocabile, è già trascorso il termine previsto dal quinto comma dell’art. 460 c.p.p. (“il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni , quando il decreto concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole”), il decreto penale di condanna perde la propria valenza negativa e si estingue ogni effetto penale.
Gli effetti interdittivi delle condanne ai reati sopra menzionati rimangono anche se è stato concesso il beneficio della non menzione poichè le conseguenze ostative cessano solo con l’adozione del provvedimento formale di riabilitazione.
Si ricorda infine che le sentenze di condanna definitive alle quali sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.) non costituiscono ostacolo all’esercizio dell’attività (sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione) e non necessitano, pertanto, della riabilitazione al fine di rimuovere l’effetto penale del divieto di svolgimento dell’attività in questione.
Requisiti professionali
E’necessario il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
L’esperienza lavorativa maturata sarà utilmente valutabile anche se acquisita nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) con l’avvertenza che il periodo lavorativo (due anni negli ultimi cinque) deve essere valutato secondo criteri di proporzionalità in ossequio alla normativa comunitaria.
La valutazione circa la maturazione del requisito dell’esperienza professionale è rimessa, in capo ai competenti uffici camerali i quali, in base a comprovata documentazione, già in possesso o richiesta agli interessati, potranno accertare i requisiti dichiarati ai fini della concreta dimostrazione. A tale scopo si invitano gli utenti ad effettuare una verifica preventiva con gli uffici camerali della documentazione in loro possesso prima di presentare la scia.
NOTA BENE: non costituisce requisito l’esercizio dell’attività di procacciatore d’affari
ASSENZA DELLE INCOMPATIBILITÀ - IMPORTANTE
L'esercizio della attività di agente e rappresentante di commercio è incompatibile con:
REVISIONE DINAMICA DEI REQUISITI
La normativa vigente prevede che almeno una volta ogni cinque anni dalla presentazione della Scia deve essere effettuata una verifica dinamica dei requisiti; la mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa avrà come conseguenza l'avvio di un procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività con conseguente provvedimento del Conservatore da iscriversi nel rea, con conseguente annotazione nello stesso rea della cessazione dell’attività medesima, salvo l'avvio di procedimenti disciplinari o l'accertamento di violazioni amministrative.
E’ prevista la verifica dinamica dei requisiti anche delle posizioni iscritte nell’apposita sezione del REA almeno ogni cinque anni dalla data di iscrizione.
MODIFICHE RELATIVE ALL’IMPRESA DI AGENTE O DI RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO
Sono previste due tipologie di modifiche da comunicare al Registro delle imprese:
Per tutte le modifiche andrebbe compilata sia la modulistica registro imprese/r.e.a. sia la modulistica ministeriale; tuttavia, considerato il fatto che molte di queste modifiche non richiedono la verifica del possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio dell’attività, diversamente da quanto genericamente previsto, per semplificare il procedimento, si ritiene che non sia sempre necessaria anche la compilazione della modulistica ministeriale.
Pertanto, nell’ambito di ciascuna delle due tipologie di modifiche (inerenti le persone e l’attività) si possono distinguere modifiche che “non richiedono” e modifiche che “richiedono” la verifica del possesso dei requisiti; entrambe sono comunicate con l’applicativo Comunica al Registro delle imprese della competente Camera di commercio, ma per le prime è sufficiente la compilazione della sola modulistica registro imprese/r.e.a., mentre per le seconde è sempre obbligatorio compilare anche la modulistica ministeriale ARC - Sezione Modifiche - e INTERCALARE “REQUISITI”.
A titolo esemplificativo si riportano esempi di modifiche che NON RICHIEDONO la verifica del possesso dei requisiti:
A titolo esemplificativo si riportano esempi di modifiche che RICHIEDONO la verifica del possesso dei requisiti per il legittimo esercizio dell’attività:
Le modifiche devono essere comunicate entro trenta giorni dall’evento, mediante la compilazione della sezione “MODIFICHE” del modello ministeriale ARC – AGENTI/RAPPRESENTANTI- e INTERCALARE “REQUISITI”).
TRASFERIMENTO SEDE DA ALTRA PROVINCIA
In caso di trasferimento della sede da altra provincia, dato che la qualifica di agente e/o di rappresentante di commercio è certificata nelle notizie r.e.a. relative alla posizione dell’impresa ed ha valore in tutto il territorio nazionale, l’impresa non deve ripresentare il modello ministeriale “ARC” per dimostrare i requisiti, ma deve trasmettere al Registro delle Imprese soltanto gli usuali modelli di iscrizione utilizzando l’applicativo Comunica.
In questo caso l’attività trasferita deve essere la medesima e non devono esserci stati cambiamenti nei soggetti in possesso dei requisiti di idoneità.
Se invece in occasione del trasferimento della sede vi sia anche la variazione dei soggetti in possesso dei requisiti di idoneità, è necessario presentare anche apposita Scia di modifica al registro delle imprese di destinazione (Modello ARC - Intercalare Requisiti).
SOSPENSIONE DELLA ATTIVITÀ
L’impresa che sospende l’attività per motivi relativi al possesso dei requisiti di idoneità all’esercizio della stessa presenta apposita denuncia con Comunicazione unica al Registro delle Imprese presentando gli usuali modelli tramite l’applicativo Comunica con compilazione della cessazione del/degli eventuali preposto/i e con indicazione del periodo di sospensione dell’attività. Il termine minino di sospensione dell’attività è di 30 giorni (non devono essere comunicate sospensioni di brevi periodi come quelle per ferie o per lutto), mentre il termine massimo è di 12 mesi; la denuncia di sospensione di durata superiore ai 12 mesi deve essere adeguatamente motivata. A seguito della comunicazione di sospensione dell’attività il registro imprese procederà sulla posizione dell’impresa interessata alla eliminazione della/e connessa/e qualifica/che di agente e/o rappresentante di commercio. L’impresa che abbia iscritto la sospensione dell’attività, quando riprenda l’attività deve presentare la SCIA di inizio attività.
Se, invece, la sospensione dell’attività richiesta dall’impresa non dipenda da motivazioni relative al possesso dei requisiti di idoneità può essere comunicata secondo le modalità previste per le denunce di variazione dell’attività al R.E.A.
CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ E ISCRIZIONE NELL’APPOSITA SEZIONE DEL REA
La comunicazione della cessazione attività delle imprese e delle persone fisiche che per conto delle imprese svolgono l’attività è soggetta agli ordinari adempimenti nei confronti del registro delle imprese.
Le persone fisiche che cessano di svolgere l’attività come titolari di impresa o all’interno di un’impresa richiedono, a pena di decadenza entro novanta giorni dalla cessazione, di essere iscritti nella apposita sezione del REA tramite la presentazione per via telematica del modello “ARC”compilato nella sezione “ISCRIZIONE NELL’APPOSITA SEZIONE (A REGIME)”. L’iscrizione deve avvenire nella CCIAA nella cui circoscrizione il soggetto risiede.
Anche le posizioni iscritte nella apposita sezione rea sono soggette alla verifica dinamica dei requisiti almeno una volta ogni cinque anni dalla iscrizione.
I soggetti iscritti nella apposita sezione del REA che successivamente intendono iniziare l’attività di agente e/o rappresentante di commercio richiedono la cancellazione dalla medesima, compilando la sezione “REQUISITI” del modello “ARC” ovvero il modello intercalare “REQUISITI” oltre alla ordinaria modulistica registro imprese/rea.
SANZIONI
L’esercizio abusivo della attività di agente e rappresentante di commercio e la violazione delle disposizioni della legge 204/1985 sono puniti con la sanzione amministrativa da Euro 516,00 a Euro 2.066,00.
DIRITTO DI STABILIMENTO
Le imprese con sede in uno Stato membro dell’Unione Europea che, in base alle leggi di quello Stato, sono abilitate a svolgere l’attività di agente e/o rappresentante di commercio e intendano aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere l’attività medesima, hanno titolo all’iscrizione nel Registro delle imprese e nel r.e.a. qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento della stessa attività. Ciò permette al titolare di impresa individuale o al legale rappresentante dell’impresa “comunitaria” di esercitare in Italia l’attività di agente e/o rappresentante di commercio presso la sede o la localizzazione individuata sul territorio nazionale; al contrario nel caso in cui il titolare o il legale rappresentante si avvalesse per l’unità locale italiana di un preposto o di dipendenti questi dovrebbero dimostrare il possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa italiana.
LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI
La prestazione temporanea e occasionale dell’attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato sono abilitate a svolgere l’attività di agente e/o rappresentante di commercio, se non aventi alcuna sede nel territorio italiano, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva 2005/36/CE, come previsto dall’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n.59/2010.
Tutte le informazioni utili sulle condizioni necessarie per lo svolgimento della attività in regime di libera prestazione di servizi sono reperibili sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico al seguente link: » https://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/titoli-professionali-esteri/prestazioni-occasionali (link esterno)
INFORMAZIONI STORICHE
AVVISO: quando il 12 maggio 2012 è entrato in vigore il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26/10/2011 che prevede le nuove modalità d’iscrizione al Registro delle Imprese e al REA degli agenti e/o rappresentanti di commercio, con la definitiva soppressione del relativo Ruolo (ora sostituito dal Registro Imprese), è stato previsto un periodo transitorio per le imprese attive ed iscritte nel Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di commercio alla data del 12 maggio 2012.
Tali imprese dovevano inviare, entro il 30 settembre 2013 un’apposita comunicazione al Registro delle Imprese contenente i dati aggiornati relativi alle sedi ed unità locali, nonchè ai soggetti abilitati che svolgono tale attività per conto dell’impresa, pena l’inibizione della attività.
Le persone fisiche iscritte al Ruolo soppresso ma non svolgenti l’attività potevano, entro 30 settembre 2013, iscriversi nell’apposita sezione REA.
Il Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare n. 3662/C del 10/10/2013 ha diramato a suo tempo le disposizioni per la gestione delle denunce tardive e per gli inadempienti.
Le imprese che hanno presentato le denunce di aggiornamento oltre il termine del 30/09/2013, sono state soggette alla sanzione amministrativa rea.
L’oblazione è dovuta, per ciascun legale rappresentante nel caso di società e per il titolare nel caso di impresa individuale, nella misura di euro 10,00 per le pratiche inoltrate dopo il 30/09/2013 ma entro il 30/10/2013 e nella misura di euro 51,33 per quelle inoltrate dopo il 30/10/2013. Per le società, inoltre, cambia l’importo dei diritti di segreteria che passa da euro 18,00 a euro 30,00 per le pratiche inoltrate dal 01/10/2013. Per gli inadempienti sono stati avviati procedimenti di inibizione della attività, con le modalità indicate nella circolare ministeriale suddetta.
Le persone fisiche che non hanno provveduto ad aggiornare la loro posizione all’apposita sezione del REA entro il 30/09/2013 sono decadute da tale possibilità. Tuttavia, nei cinque anni successivi alla data del 12 maggio 2012 esse potranno far valere la pregressa iscrizione nel soppresso ruolo quale requisito professionale per un futuro avvio della attività.
Si invitano gli interessati a prendere visione degli Allegati pubblicati a scarico.
Successivamente l’art. 11-ter del D.L. 91/2018, introdotto con la legge di conversione n. 108/2018, ha riaperto fino al 31/12/2018 i termini di cui al DM 26/10/2011 per comunicare al Registro Imprese e al R.E.A. l'aggiornamento delle informazioni risultanti dal soppresso ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, riapertura valida anche per gli agenti e rappresentanti di commercio inibiti.
A CHI RIVOLGERSI
Registro Imprese
Udine: Tel. 0432 273267 (Attivo da lunedì a venerdì, festivi esclusi, dalle ore 11:30 alle 12:30 per problematiche complesse registro imprese e albo imprese artigiane) - e-mail: registro.imprese.ud@pnud.camcom.it
Pordenone: Tel. 0434 381710 - e-mail: registro.imprese.pn@pnud.camcom.it
Conservatore dirigente responsabile: Emanuela Fattorel
» ORARIO E COSTI DEL CALL CENTER (consulta la pagina Orari)
» ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO (consulta la pagina Orari)
Questo sito utilizza cookies
tecnici di terze parti per l'analisi
aggregata del traffico allo scopo di ottimizzarne
navigazione e contenuti.
Per maggiori informazioni, consultate la privacy policy del sito.
X