Il commercio all’ingrosso è l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti all'ingrosso o al dettaglio, o a utilizzatori professionali e a grandi consumatori.
Si tratta pertanto di attività espletata verso commercianti grossisti e dettaglianti per i prodotti oggetto della loro impresa e per quelli necessari al funzionamento della stessa; verso industriali, artigiani, esercenti servizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e altri utilizzatori professionali, per le materie prime e i prodotti necessari al funzionamento dell'impresa; verso utilizzatori in grande quali le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo regolarmente costituite e i loro consorzi, nonchè gli enti giuridici costituiti da commercianti, per gli acquisti di prodotti oggetto della loro attività.
Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione.
La disciplina in materia di commercio è contenuta nella Legge regionale 05/12/2005, n. 29 e sue successive modifiche ed integrazioni.
Requisiti
La verifica dei requisiti soggettivi relativi alle attività di commercio all'ingrosso è di competenza delle Camere di Commercio
Requisiti generali
Requisiti morali e antimafia
Devono essere posseduti in capo ai soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (normativa antimafia) e di seguito indicati::
NOTA BENE
In relazione alla lettera c) se la società di capitali è costituita da due soci partecipanti al 50% ciascuno, i requisiti devono essere posseduti da entrambi i soci.
Se invece la società di capitali è costituita da tre soci bisogna distinguere:
Per tutte le tipologie di imprese i requisiti morali e antimafia devono essere posseduti anche dall’institore e dal preposto all’attività commerciale se nominati.
I requisiti morali e le condizioni ostative sono previsti dall’art. 71, commi da 1 a 5 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e ss.mm., compresi i requisiti antimafia (ovvero assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modificazioni) e di seguito riportati.
Non possono quindi esercitare l’attività commercio all'ingrosso:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale, ivi compresa l’ipotesi di sentenza di condanna emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione, ivi compresa l’ipotesi di sentenza di condanna emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale, ivi compresa l’ipotesi di sentenza di condanna emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali, ivi compresa l’ipotesi di sentenza di condanna emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.
Non possono svolgere l’attività di commercio all’ingrosso coloro che non possiedono i requisiti antimafia (assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modificazioni).
NOTA BENE: Il divieto di esercizio dell'attività permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
Avvertenze sui requisiti morali
La sentenza emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444 e 445 c.p.p.), c.d. patteggiamento, è equiparata, per gli effetti compatibili con la sua speciale natura, alla sentenza di condanna. Tuttavia se per la sentenza in questione, divenuta irrevocabile, è già trascorso il termine previsto dal secondo comma dell’art. 445 c.p.p. per l’estinzione del reato (“il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole”) la sentenza di condanna definita ai sensi dell’art. 444 c.p.p. perde la propria valenza negativa e si estingue ogni effetto penale.
Analogamente se per la condanna disposta con decreto penale (art. 460 c.p.p.), divenuto irrevocabile, è già trascorso il termine previsto dal quinto comma dell’art. 460 c.p.p. (“il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni , quando il decreto concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole”), il decreto penale di condanna perde la propria valenza negativa e si estingue ogni effetto penale.
Gli effetti interdittivi delle condanne ai reati sopra menzionati rimangono anche se è stato concesso il beneficio della non menzione poichè le conseguenze ostative cessano solo con l’adozione del provvedimento formale di riabilitazione.
Si ricorda infine che le sentenze di condanna definitive alle quali sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.) non costituiscono ostacolo all’esercizio dell’attività sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione, e non necessitano, pertanto, della riabilitazione al fine di rimuovere l’effetto penale del divieto di svolgimento dell’attività in questione.
COSA FARE PER
AVVISO: con il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, entrato in vigore l’11/12/2016, (e operativo dal 01/07/2017) sono stati individuati i procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e definiti i regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Tra questi rientra anche il procedimento relativo all’esercizio della attività di commercio all’ingrosso.
Tipologia | Regime amministrativo |
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1. Commercio all'ingrosso NON alimentare | 1a) Comunicazione al Registro delle Imprese competente per territorio, in relazione al luogo di esercizio, con apposita pratica telematica "COMUNICA" oppure 1b) L'impresa può scegliere di inoltrare la comunicazione al SUAP competente per territorio, in relazione al luogo di esercizio, che poi deve procedere a trasmetterla al registro delle imprese della Camera di Commercio del luogo di esercizio dell'attività |
2. Commercio all’ingrosso NON alimentare in caso di esercizio con superficie di vendita totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’allegato I al D.P.R. n. 151/2011 (in materia di prevenzione incendi) | SCIA unica al SUAP competente per territorio, in relazione al luogo di esercizio |
3. Commercio all'ingrosso alimentare | SCIA unica al SUAP competente per territorio, in relazione al luogo di esercizio, comprensiva della notifica sanitaria e, nel caso di esercizio con superficie di vendita totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’allegato I al D.P.R. n. 151/2011 (in materia di prevenzione incendi), completa anche della Scia prevenzione incendi |
Per la normativa in materia di prevenzione incendi consultare » http://www.normattiva.it/ricerca/semplice (link esterno).
AVVERTENZA: prima di eseguire gli adempimenti previsti per l’esercizio della attività di commercio all’ingrosso sopra descritti, è necessario consultare i SUAP di riferimento, il regionale SUAP FVG (» http://suap.regione.fvg.it/ - link esterno) e il portale nazionale SUAP Impresa in un giorno (» https://www.impresainungiorno.gov.it//sportelli-suap - link esterno) al fine di verificare la presenza della modulistica per eseguire gli adempimenti dovuti secondo i regimi amministrativi indicati nel decreto legislativo sopra indicato.
1a) PRATICA COMUNICA DIRETTAMENTE AL REGISTRO DELLE IMPRESE
Presentare apposita pratica telematica "COMUNICA" di inizio attività di commercio all’ingrosso alla quale va allegato il modello di dichiarazione del possesso dei requisiti morali e antimafia, dichiarazione che va resa da tutti i soggetti obbligati a possederli.
La presentazione di tutti gli allegati deve avvenire contestualmente alla presentazione del modello di inizio attività previsto per il Registro Imprese (modello I1-I2-UL-S5).
Il modello di dichiarazione è scaricabile dagli allegati di questa pagina web. Altri allegati: copia di valido documento di identità, copia di valido permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari.
In questo regime amministrativo la data di inizio attività da riportare nel modello (modello I1-I2-UL-S5) della pratica telematica “COMUNICA AL REGISTRO IMPRESE”deve coincidere con la data di presentazione della stessa.
L’esercizio della attività di commercio all’ingrosso prima della presentazione telematica della pratica "COMUNICA"al Registro delle Imprese comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 80 della legge regionale 29/2005 ai sensi della legge regionale 1/1984.
1b) COMUNICAZIONE AL SUAP COMPETENTE PER TERRITORIO
L’impresa presenta la Comunicazione al Suap competente per territorio predisponendo la modulistica Suap presente nei portali di riferimento.
Entro trenta giorni dall’inizio, presenta al Registro delle Imprese la pratica per denunciare al RI/REA l’esercizio della attività che può essere iniziata dalla data di presentazione della comunicazione stessa al SUAP competente.
L’esercizio della attività di commercio all’ingrosso prima della presentazione telematica della Comunicazione al SUAP comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 80 della legge regionale 29/2005 ai sensi della legge regionale 1/1984.
2) e 3) SCIA UNICA AL SUAP COMPETENTE PER TERRITORIO
L’impresa presenta la Scia unica al Suap competente per territorio.
Entro trenta giorni dall’inizio, presenta al Registro delle Imprese la pratica per denunciare al RI/REA l’esercizio della attività che può essere iniziata dalla data di presentazione della scia unica stessa al SUAP competente.
A CHI RIVOLGERSI
Registro Imprese
Udine: Tel. 0432 273267 (Attivo da lunedì a venerdì, festivi esclusi, dalle ore 11:30 alle 12:30 per problematiche complesse registro imprese e albo imprese artigiane) - e-mail: registro.imprese.ud@pnud.camcom.it
Pordenone: Tel. 0434 381710 - e-mail: registro.imprese.pn@pnud.camcom.it
Conservatore dirigente responsabile: Emanuela Fattorel
» ORARIO E COSTI DEL CALL CENTER (consulta la pagina Orari)
» ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO (consulta la pagina Orari)
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